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Riscatto anni di laurea ai fini di pensione

Vicedirigenza

Roma, 7 luglio 2009

Il Decreto - Legge anticrisi emanato nel mese di giugno all'art.26 tratta la materia pensionistica, in particolare fa riferimento alla fattispecie "dell'anzianità massima contributiva dei 40 anni" che modifica con:


"dell'anzianità massima di servizio effettivo dei 40 anni"

questo per fare chiarezza nella situazione venutasi a verificare inseguito alla normativa pensionistica introdotta con la legge 133/08, infatti dopo l'emanazione di tale legge molte amministrazioni avevano spedito lettere di collocamento a riposo a coloro i quali avevano compiuto i 40 anni di anzianità contributiva (ad esempio 35 anni di servizio effettivo e 5 anni di riscatto anni di laurea) ora, dopo il chiarimento introdotto nel decreto-legge, le amministrazioni possono collocare a riposo solo chi ha compiuto 40 anni di servizio effettivo.

Quindi chi ha riscattato gli anni di laurea ai fini di pensione può scegliere il collocamento quando avrà compiuto i 40 anni così suddivisi ad esempio:


35 anni di servizio effettivo e 5 anni di riscatto anni di laurea

Di seguito il testo del decreto.

Decreto Legge anticrisi
Art. 17
Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti

26. Restano ferme tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, decise dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione dell'art. 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 4 marzo 2009, n. 15 e della modifica apportata dall'articolo 6, comma 3, della stessa legge, nonché i preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in ragione del compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni e le universitari.

L. 350/2003 art. 3 c. 57 57. Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento, anche se già collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria richiesta, dall'amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, oltre i limiti di età previsti dalla legge, per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita, anche in deroga ad eventuali divieti di riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione, secondo modalità stabilite con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al comma 11 dell'articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «dell'anzianità massima contributiva di 40 anni» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni» e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano.

Modifica con riferimenti normativi precedenti

3. Al comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «dell'anzianità massima contributiva di 40 anni» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni».

Il Segretario Generale
Raffaella Micucci
335 83 91 325