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Legge delega n. 15/09

Vicedirigenza

Roma, 16 marzo 2009

La legge n. 15/09 pubblicata sulla G.U. n. 53 del 5 marzo 2009, dovrà essere attuata con l'emanazione di decreti legislativi entro 9 mesi.

In allegato vi trasmettiamo il testo dell'art. 2, nel quale viene descritta nei dettagli la materia della delega che è stata conferita al Governo.

Per quanto riguarda l'iter del decreto legislativo è opportuno ricordare le modalità attraverso le quali viene emanato il provvedimento legislativo.

 

schema a blocchi legge 15/90

Legge n. 15/09 Art. 2.
(Delega al Governo in materia di riforma del lavoro
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni)
  1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a riformare, anche mediante modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, e della relativa contrattazione collettiva per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
    1. convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato, con particolare riferimento al sistema delle relazioni sindacali;
    2. miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle procedure della contrattazione collettiva;
    3. introduzione di sistemi interni ed esterni di valutazione del personale e delle strutture, finalizzati ad assicurare l'offerta di servizi conformi agli standard internazionali di qualità e a consentire agli organi di vertice politici delle pubbliche amministrazioni l'accesso diretto alle informazioni relative alla valutazione del personale dipendente;
    4. garanzia della trasparenza dell'organizzazione del lavoro nelle pubbliche amministrazioni e dei relativi sistemi retributivi;
    5. valorizzazione del merito e conseguente riconoscimento di meccanismi premiali per i singoli dipendenti sulla base dei risultati conseguiti dalle relative strutture amministrative;
    6. definizione di un sistema più rigoroso di responsabilità dei dipendenti pubblici;
    7. affermazione del principio di concorsualità per l'accesso al lavoro pubblico e per le progressioni di carriera;
    8. introduzione di strumenti che assicurino una più efficace organizzazione delle procedure concorsuali su base territoriale, conformemente al principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici, da garantire, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato;
    9. previsione dell'obbligo di permanenza per almeno un quinquennio nella sede della prima destinazione anche per i vincitori delle procedure di progressione verticale, considerando titolo preferenziale nelle medesime procedure di progressione verticale la permanenza nelle sedi carenti di organico.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nell'osservanza dei principi e criteri direttivi fissati dai seguenti articoli, nonchè nel rispetto del principio di pari opportunità, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, lettera a), 4, 5 e 6, nonchè previo parere della medesima Conferenza relativamente all'attuazione delle restanti disposizioni della presente legge, sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni
  3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri.
  4. I decreti legislativi di cui al comma 1 individuano le disposizioni rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e quelle contenenti principi generali dell'ordinamento giuridico, ai quali si adeguano le regioni e gli enti locali negli ambiti di rispettiva competenza.
  5. Le disposizioni della presente legge si applicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri, salvo che risultino incompatibili con la specificità del relativo ordinamento.

Come avete potuto leggere tutta la materia di riforma del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni è vasta e trova spunti per intensificare la nostra attività sindacale, che da sempre vuole ottenere, come risultato del lavoro pubblico, il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle procedure della contrattazione collettiva e la valorizzazione del merito, quindi, si tratta di argomenti che afferiscono anche alla Vicedirigenza.

L'UGL come sempre continua la battaglia per il riconoscimento della figura giuridica di Vicedirigente, per tutti i Funzionari dello Stato, che hanno diritto ad un riconoscimento tangibile della loro elevata professionalità.

Cordialmente.

Il Segretario Generale
Raffaella Micucci
335 83 91 325