Roma, 12 febbraio 2009
La Corte Costituzionale ha finalmente sanato una grave ingiustizia, infatti con sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 42, comma 5, Decreto Legislativo n. 165/01 "nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave".
In concreto viene estesa la possibilità di godere dei permessi retribuiti per due anni anche ai figli conviventi e si favorisce in tal modo l'assistenza al disabile grave in ambito familiare e si assicura continuità nelle cure e nell'assistenza al fine di evitare lacune nella tutela della salute psico-fisica dello stesso, e ció a prescindere dall'età e dalla condizione di figlio di quest'ultimo.
L'art. 42, 5 comma, del D. L.vo n.165/01 prevede la concessione dei congedi lavorativi retribuiti biennali solo ai genitori che assistano figli con disabilità grave e, dopo la loro scomparsa, ai soli fratelli o alle sorelle conviventi con la persona disabile.
Tale sentenza riconosce un principio di civiltà sociale ed estende il beneficio del congedo straordinario retribuito ex art. 42 anche a quei lavoratori - figli conviventi - che assistono genitori con disabilità grave.
Cordialmente.
Raffaella Micucci
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