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Concorso per Dirigente

Vicedirigenza

Roma, 11 maggio 2009

Dall'esame del testo dell'ultima bozza del D.L.vo attuativo della Legge 15/09, si prende atto che la riforma del Pubblico Impiego, prevede la modifica del Decreto L.vo 165/01, ma l'art. 17/bis che prevede l'istituzione dell'area separata non è stato modificato!

Questo grazie alla grande battaglia che l'UGL ha combattuto per mantenere in vita la L.145/02, come potete vedere ci siamo riusciti!

Ora aspettiamo la prossima tornata contrattuale del 2010 per l'attuazione della Legge, con l'istituzione dell'area separata della vicedirigenza.

Naturalmente sappiamo che dobbiamo superare l'ostacolo dell'interpretazione autentica della Vicedirigenza, inserito, nell'art. 8 della Legge 15/09, ma riusciremo a superarla poiché è viziato d'incostituzionalità!

Inoltre, nel testo si legge che, per quanto riguarda l'accesso alla qualifica di dirigente, previsto dall'art. 28 D.L.vo 165/01 è prevista una banale modifica lessicale, nel senso che sono state introdotte le parole " di seconda fascia".

Ma questa O.S. ha iniziato un'altra lotta: ha chiesto una modifica sostanziale dell'art. 28 D.L.vo 165/01, con la previsione di una riserva dei posti pari al 50 % per il personale munito di laurea, che abbia maturato almeno 10 anni della carriera direttiva.

Tale modifica rappresenta il giusto coordinamento con i criteri stabiliti per le progressioni all'interno delle aree previsti nella bozza del D.L.vo.

Siamo in attesa di avere notizie in merito, vi informeremo tempestivamente.

Art. 51
(Modifica alla rubrica dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165).

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 la rubrica è sostituita dalla seguente "Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia".

Art. 52
(Modifica all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165)

1. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è inserito il seguente: "Art. 28 bis - (Accesso per concorso pubblico alla qualifica di dirigente della prima fascia). 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni sulla base dei criteri generali definiti dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, per il 50 per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati.

2. Al concorso per titoli ed esami possono essere ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio e gli altri soggetti in possesso di titoli di studio e professionali equivalenti individuati nei bandi di concorso, con riferimento alle specifiche esigenze dell'amministrazione e sulla base di criteri generali definiti dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.

3. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono assunti dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento dell'incarico dirigenziale generale, sono tenuti all'espletamento di un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale.

4. La frequenza del periodo di formazione è obbligatoria ed è a tempo pieno, per una durata pari a sei mesi, e si svolge presso gli uffici ci cui al comma 3, scelti dal vincitore tra quelli indicati dall'amministrazione.

5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, e d'intesa con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, sono disciplinate le modalità di compimento del periodo di formazione, tenuto anche conto di quanto previsto nell'articolo 32.

6. Al termine del periodo di formazione è prevista, da parte degli uffici di cui al comma 3, una valutazione del livello di professionalità acquisito che equivale al superamento del periodo di prova necessario per l'immissione in ruolo di cui all'articolo 70, comma 13.

7. Le spese sostenute per l'espletamento del periodo di formazione svolto presso le sedi estere di cui al comma 3 sono a carico delle singole amministrazioni.".

Cordialmente.

Il Segretario Generale
Raffaella Micucci
335 83 91 325