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Contratto Integrativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Vicedirigenza

Roma, 2 luglio 2009

Il Contratto Nazionale Integrativo sottoscritto presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali prevede l'istituzione di una Commissione bilaterale per la Vicedirigenza, questo al fine di favorire la partecipazione ai momenti di riforma.

Questa è una notizia molto importante perché finalmente vediamo un'apertura nei confronti della Vicedirigenza che, dal 2002, anno in cui è stata emanata la legge 145 /02 istitutiva dell'area separata della Vicedirigenza, ancora non ha trovato applicazione.

Ricordo che n. 81 Funzionari del  Ministero per i Beni e le Attività Culturali sono stati i primi ad ottenere il riconoscimento della figura giuridica di vicedirigente nonché la liquidazione dei danni pari a 15.000 € pro capite dopo aver presentato il ricorso al Giudice del Lavoro, la sentenza è stata appellata dall'Amministrazione, ma sicuramente ha lasciato il segno ed ha aperto la strada!

Quindi l'UGL è convinta che la strada dei ricorsi è l'unica al momento che bisogna seguire, pertanto invitiamo tutti coloro che non hanno ancora aderito ad attivarsi !

Per comunicazioni:

  • 06 3223363
  • 06 36000316                                         
Di seguito il testo del CCNI

ART. 5
E)
COMMISSIONI

  1. Al fine di favorire la partecipazione ai momenti di riforma e delle linee di indirizzo dell'Amministrazione e di verificare i risultati dell'azione amministrativa in relazione al presente contratto, sono istituite le seguenti commissioni bilaterali con la composizione ed i compiti previsti dall'art. 6, lettera D, del CCNL 1998/2001:
    1. Organizzazione del lavoro formazione e nuove tecnologie, benessere organizzativo, telelavoro;
    2. Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sedi disagiate e servizi sociali
    3. Mobilità esterna e interna, organici e piante organiche;
    4. Area dei professionisti e funzioni di elevata responsabilità e Vicedirigenza.
  2. Le commissioni sono organismi paritetici e sono composte da rappresentanti dell'Amministrazione e delle OO.SS. firmatarie del vigente CCNL.
  3. Le parti possono nominare esperti per questioni specifiche, nonché membri  supplenti per ciascun titolare.
  4. Esse si riuniscono almeno ogni tre mesi.
  5. Il regolamento e le modalità di funzionamento delle commissioni vengono decisi  nel corso della prima seduta che dovrà avvenire entro i trenta giorni successivi  all'istituzione.
  6. La partecipazione al lavori delle Commissioni a livello nazionale è considerata attività di servizio.
  7. Ciascuna Commissione trasmette le proprie proposte all'Amministrazione.
Il Segretario Generale
Raffaella Micucci
335 83 91 325