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Approvato dal Senato l'A.S. 847/B

Vicedirigenza

Roma, 25 febbraio 2009

Ieri il Senato ha approvato il testo della Legge Delega al Governo di riforma del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione.

  Naturalmente, come previsto, è stato licenziato il testo sulla interpretazione autentica in materia di Vicedirigenza, ma l'UGL ha intenzione di continuare con la battaglia in campo giudiziario, in attesa di proseguire la lotta al tavolo contrattuale (siamo in attesa di avere i risultati sulla Rappresentatività dall'ARAN).

  Per il momento, comunque, la Legge delega non spiega la sua efficacia sulla Vicedirigenza, ma saranno i decreti delegati attuativi di tale Legge, che ne faranno scaturire gli effetti.

  Abbiamo il tempo di verificare se i Giudici daranno ragione a tutti i ricorrenti che hanno aderito al ricorso per il riconoscimento della figura giuridica di Vicedirigenti organizzata dall'UGL, al Tribunale di Bologna il Giudice ha nominato un consulente tecnico d'ufficio per stabilire il quantum da liquidare ai ricorrenti, al Tribunale di Roma il Giudice ha disposto di richiedere informazioni all'ARAN sulla vicenda della Vicedirigenza.

  Noi andiamo avanti !!

  Vi informeremo tempestivamente sugli sviluppi.


Di seguito il testo approvato sulla Vicedirigenza.


Testo approvato dalla Camera
Testo approvato dal Senato
Art. 7.
Art. 8.
(Norma interpretativa in materia di vicedirigenza)
(Norma interpretativa in materia di vicedirigenza)

1. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la vicedirigenza puó essere istituita e disciplinata esclusivamente ad opera e nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento, che ha facoltà di introdurre una specifica previsione al riguardo. Il personale in possesso dei requisiti previsti dal predetto articolo puó essere destinatario della disciplina della vicedirigenza soltanto a seguito dell'avvenuta istituzione di quest'ultima da parte della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento. Sono fatti salvi gli effetti dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.

1. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la vicedirigenza è disciplinata esclusivamente ad opera e nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento, che ha facoltà di introdurre una specifica previsione costitutiva al riguardo. Il personale in possesso dei requisiti previsti dal predetto articolo puó essere destinatario della disciplina della vicedirigenza soltanto a seguito dell'avvenuta costituzione di quest'ultima da parte della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento. Sono fatti salvi gli effetti dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge

Cordialmente.

Il Segretario Generale
Raffaella Micucci
335 83 91 325