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A.C. 2031 Gli emendamenti sono stati presentati

Vicedirigenza

Roma, 7 febbraio 2009

Come promesso gli emendamenti all'A.C. 2031 sono stati presentati, infatti sia la richiesta di soppressione dell'emendamento "Vizzini" sulla interpretazione autentica della legge sulla Vicedirigenza, sia la proposta di introduzione dell'area separata contrattuale/area quadri (evidenziati in grassetto).

Quindi il lavoro svolto dalla UGL ha trovato consensi in Parlamento e possiamo dire anche che la manifestazione ha prodotto il suo effetto !!!

Ora aspettiamo che tali emendamenti vengano approvati.

Vi faremo sapere tempestivamente.

 

Di seguito il resoconto delle Commissioni riunite
I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e XI (Lavoro)
degli emendamenti presentati in materia di Vicedirigenza:

     ART. 7.

     Sopprimerlo.

     * 7. 1. Lanzillotta.

     Sopprimerlo.

     Art. 7. - 1. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la vicedirigenza, già istituita, è disciplinata da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative della separata area vicedirigenziale. Il personale in possesso dei requisiti previsti dal predetto articolo è destinatario della disciplina della vicedirigenza a decorrere dai 1° gennaio 2006. Gli stanziamenti per l'area separata contrattuale sono già previsti dall'articolo 1, comma 227, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

     7. 5. Lo Presti.

      Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: puó essere con la parola: è.

     7. 6. Lo Presti.

      Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

     7. 7. Lanzillotta.

      Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

     7. 8. Madia, Damiano, Berretta, Mattesini, Gatti, Schirru, Zac

      Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

     Art. 7-bis.

      (Modifica dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

     1. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole: «La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione», sono sostituite dalle seguenti: «è istituita l'area separata contrattuale/Area Quadri».

     2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo, per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, del Fondo speciale di parte corrente di una somma pari a 19 milioni di euro utilizzando 7 milioni di euro per l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e per 12 milioni di euro utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

     7. 01. Lamorte, Proietti Cosimi, Antonio Pepe, Leo.

      Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

     Art. 7-bis.

      (Modifica dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

     1. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione», sono sostituite con le seguenti: «è istituita l'area separata contrattuale/Area Quadri».

     7. 02. Lamorte, Proietti Cosimi, Antonio Pepe, Leo.

Cordialmente.

Il Segretario Generale
Raffaella Micucci
335 83 91 325