Roma, 4 aprile 2008
Il giudice del Lavoro di Roma ha dato ragione a 81 colleghi dei Beni Culturali: la vicedirigenza non ha bisogno della contrattazione collettiva per esistere come qualifica professionale!!
Facendo riferimento alla "GENESI STORICA" dell'art. 17 bis d. l.vo 165/2001 ha riconosciuto che:
- se occorresse il contratto per diventare vicedirigenti, come potrebbe la legge 165/2001 prevedere la possibilità per i dirigenti di delegare ai vicedirigenti parte delle loro competenze? La norma parla al presente! ed è certo che sis riferisce alla esistenza di una categoria esistente e attuale, non eventuale!!
- l'art. 17 bis, lungi dall'essere una norma "di indirizzo" per la contrattazione sindacale, serve inderogabilmente ad individuare "quegli elementi e requisiti dell'area che la stessa fonte primaria si è preoccupata di fissare sia riguardo all'inquadramento del personale che di appartenenza alla categoria, fissando una sorta di confine soggettivo del personale appartenente alla nuova area in tal modo COMPRIMENDO L'AMBITO DI OPERATIVITA' DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA" (...!!!)
- la disposizione dell'art. 17 bis riconosce "che la categoria dei vicedirigenti svolge funzioni di diretta collaborazione con i dirigenti, oltre che vicaria degli stessi, con l'assunzione di responsabilità e compiti che il legislatore stesso non poteva più negare, tanto da prevedere, contestualmente alla sua istituzione, anche l'esigenza di una apposita e separata area contrattuale alla medesima maniera in cui la vicenda si è sviluppata per i cosiddetti quadri finalmente (..!! lo dice anche il giudice!!) riconosciuti nell'impiego privato con la legge 190/1985, che ha tenuto presente l'obiettivo dell'ORGANIZZAZIONE PER PROCESSI e secondo un modello, in definitiva, non dissimile all'esperienza dei quadri nata nell'impiego privato che vede nel vicedirigente la figura ed il soggetto di referenza cui, per competenza e professionalità, possono appunto essere delegate funzioni dirigenziali".
Il giudice ha fatto una interpretazione generale dell'istituto della vicedirigenza, interpretando la volontà del legislatore alla luce della nuova organizzazione del lavoro ("per processi") e delle nuove esigenze, organizzative e professionali, insorte nel pubblico impiego all'indomani della "privatizzazione", di cui la "vicedirigenza" si presenta come soluzione ai problemi già insorti nel settore privato e lì risolti con l'istituzione dei "quadri"!!
Cordialmente.
Maria Gandini