A.N.FU.S.
(Associazione Nazionale Funzionari Statali)vai al corpo della pagina
Promuove e tutela gli interessi morali, professionali ed economici, collettivi e individuali dei funzionari statali
home | associazione | statuto

Statuto

Testo dello statuto dell'ANFUS

Art. 1 - COSTITUZIONE - SEDE

L'Associazione si denomina "Associazione Nazionale Funzionari Statali" e può usare l'acronimo "A.N.FU.S.".

L'Associazione ha sede in Roma.

Art. 2 - FINALITA'

L'Associazione ha lo scopo di contribuire alla tutela degli interessi morali e professionali, collettivi e individuali, dei pubblici funzionari, e quindi ha per oggetto:

  1. la assunzione di tutte le iniziative utili al raggiungimento di una intesa operativa che realizzi, di fatto, una rappresentanza unitaria della categoria;
  2. lo studio e la ricerca delle soluzioni, anche legislative, più idonee ed efficaci dei problemi relativi all'organizzazione dei servizi, all'amministrazione del personale amministrativo ed alla dirigenza dei relativi Uffici.

L'Associazione inoltre intende:

  1. promuovere iniziative culturali e di perfezionamento professionale per contribuire anche alla elaborazione di riforme legislative e regolamenti, realizzando la costante corrispondenza delle strutture dell'Amministrazione e della soluzione dei problemi alle esigenze della comunità nazionale;
  2. promuovere lo sviluppo dei rapporti e degli incontri in Italia e all'estero con organizzazioni e associazioni aventi scopo similare per finalità e cultura, attraverso convegni, seminari e conferenze.

L'Associazione può svolgere qualsiasi attività e compiere qualsiasi atto strumentale, purché coerenti con il raggiungimento dello scopo sociale, e quindi può, per il conseguimento delle proprie finalità, provvedere alla realizzazione di pubblicazioni periodiche, aderire ad iniziative aventi scopi analoghi ai propri nell'ambito internazionale, partecipare a raggruppamenti di associazioni di categoria anche di professioni diverse, nonché istituire incontri periodici di formazione.

Art. 3

L'Associazione è apartitica, democratica e non ha scopo di lucro.

Art. 4

L'adesione all'Associazione non è incompatibile con l'iscrizione ai sindacati, o ad altre associazioni di categoria.

Art. 5 - ENTRATE E PATRIMONIO

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

  • dalle quote associative versate dai soci ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto; dalle contribuzioni volontarie e straordinarie e dai finanziamenti di varia natura effettuati da Pubbliche Amministrazioni, Enti locali e sovranazionali, Istituti di Credito ed altri Enti in genere;
  • da lasciti e donazioni;
  • dai proventi derivanti da attività culturali, tecniche, editoriali, formative e didattiche, promosse dall'Associazione;
  • dai proventi e royalties derivanti dalla cessione temporanea del logo, o dell'immagine dell'Associazione o dal loro sfruttamento;
  • dai proventi derivanti dalla gestione di siti, portali ed altri servizi informatici e telematici;
  • dai proventi derivanti dalle altre attività promosse dall'Associazione.

In ogni caso, le entrate diverse dalle quote, dalle contribuzioni, dai finanziamenti, dai lasciti e dalle donazioni devono riferirsi ad attività realizzate in via accessoria, o, comunque, promosse in via strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali.

Il patrimonio dell'Associazione è così costituito:

  • dai beni mobili ed immobili posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento;
  • dai marchi, licenze, programmi ed altre attività immateriali realizzate od acquisite in via definitiva;
  • dalle partecipazioni, titoli, quote, azioni ed interessenze di società, consorzi, società cooperative, fondazioni, confederazioni che svolgano attività analoga, simile o strumentale allo svolgimento delle attività dell'Associazione;
  • dai crediti, altri diritti e rapporti sorti nel corso della vita associativa;
  • dagli avanzi di cassa degli esercizi precedenti.

E' fatto divieto di procedere durante la vita dell'Associazione alla distribuzione anche in modo indiretto di utili, fondi, riserve o capitale, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.

Al momento dello scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione, il patrimonio deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 6 - QUOTE ASSOCIATIVE

In sede di approvazione del bilancio preventivo, il Consiglio direttivo determina l'entità della quota a carico dei Soci.

Art. 7 – SOCI

Possono aderire all'Associazione tutti i funzionari delle Pubbliche Amministrazioni e gli appartenenti alle qualifiche superiori in attività di servizio. Persone professionalmente qualificate possono essere nominate soci onorari dell'Associazione. La nomina dei Soci onorari è deliberata dal Consiglio direttivo su proposta della Segreteria nazionale. Il socio onorario non è soggetto ad oneri contributivi e non ha diritto al voto. I soci sono tenuti ad osservare le norme del presente Statuto. La qualità del socio si perde per dimissioni volontarie, per omessa corresponsione della quota mensile protrattasi per un anno o per l'espulsione nei casi di grave inosservanza dei doveri statutari. L'espulsione e l'eventuale riammissione sono deliberate dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 8 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Diritti:

  1. tutela e consulenza anche giuridica a difesa degli interessi morali e professionali contro atti o provvedimenti amministrativi o penali inerenti a fatti compiuti nello svolgimento delle proprie funzioni, da realizzarsi anche mediante la stipula di apposite polizze assicurative;
  2. intervento dell'Associazione presso gli organi amministrativi e giudiziari per fatti lesivi del prestigio dei soci.

Doveri:

  1. osservanza dello Statuto;
  2. mantenimento di un contegno non contrastante con il prestigio, l'interesse e gli scopi dell'Associazione;
  3. pagamento delle quote associative deliberate dal Consiglio direttivo;
  4. partecipazione attiva alla vita dell'Associazione.

Art. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

  • Il Congresso nazionale;
  • Il Consiglio direttivo;
  • Il Presidente;
  • Il Segretario generale;
  • La Segreteria nazionale;
  • Il Segretario amministrativo;
  • Il Collegio dei revisori dei conti;
  • Il Collegio dei probiviri.

Art. 10 - CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso nazionale è il massimo organo deliberativo dell'Associazione e si riunisce, di regola, ogni tre anni. Si deve, altresì, riunire ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio direttivo a maggioranza assoluta di voti dei componenti. Il Congresso nazionale fissa le direttive generali per tutta l'Organizzazione ed elegge i componenti del Consiglio direttivo, il Presidente, il Segretario generale, la Segreteria nazionale, Segretario amministrativo ed il Collegio dei revisori dei conti. Le votazioni del Congresso sono vincolanti per tutti gli organi associati.

Art. 11 - PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO

I delegati al Congresso devono essere in regola con il pagamento delle quote associative. Ciascun socio, che non abbia espressamente rilasciato delega, può partecipare personalmente al Congresso con diritto di voto. Le spese di rappresentanza dei partecipanti al Congresso sono sostenute, in tutto o in parte, secondo la disponibilità, con i fondi dell'Associazione.

Art. 12 - VALIDITà DEL CONGRESSO

Il Congresso è valido quando vi siano rappresentati la metà più uno dei soci. Prima di iniziare i propri lavori il Congresso elegge le cariche congressuali e i componenti la Commissione per la verifica dei poteri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti presenti.

Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l'organo deliberante tra un Congresso e l'altro ed è costituito da tredici membri; ne fanno parte di diritto i componenti della Segreteria nazionale. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione. Il Consiglio direttivo è regolarmente costituito quando vi partecipano la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. A parità di voti prevale quello espresso dal Presidente. Non sono ammesse deleghe. Il Presidente deve convocare il Consiglio direttivo ogni qualvolta lo ritenga necessario, o ne facciano motivata richiesta la metà più uno dei componenti, o il Segretario generale.

Art. 14 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Spetta al Consiglio direttivo:

  1. deliberare su tutte le questioni riguardanti la vita dell'Associazione e sulle direttive di ordine generale per il conseguimento degli scopi statutari;
  2. deliberare l'espulsione e l'eventuale riammissione dei soci;
  3. deliberare sulla misura e modalità delle quote associative;
  4. approvare ogni anno, di norma entro il 31 gennaio, il bilancio preventivo e quello consuntivo presentato dal Segretario amministrativo;
  5. nominare comitati di studio.

Art. 15 - IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Congresso nazionale. Presiede il Consiglio direttivo e provvede alla sua convocazione secondo quanto stabilito dall'art.13 dello Statuto.

Art. 16 - SEGRETERIA NAZIONALE

La Segreteria nazionale è l'organo di attuazione delle decisioni del Congresso nazionale e del Consiglio direttivo. Essa è composta da nove membri. La Segreteria nazionale, su convocazione del Segretario generale, si riunisce ogni qualvolta il Segretario generale stesso lo ritenga necessario, ovvero ne facciano motivata richiesta la metà più uno dei componenti, o un terzo del Consiglio direttivo. In caso di dimissioni o revoca di un componente, la Segreteria nazionale provvede alla sostituzione mediante cooptazione di un componente del Consiglio direttivo.

Art. 17 - ATTRIBUZIONI DELLA SEGRETERIA NAZIONALE

Spetta alla Segreteria nazionale:

  1. attuare gli indirizzi ed i programmi fissati dal Congresso nazionale e dal Consiglio direttivo;
  2. convocare gli organi statutari quando se ne ravvisi la necessità;
  3. promuovere rapporti con organizzazioni e associazioni che direttamente o indirettamente possano agevolare il raggiungimento degli scopi dell'Associazione indicati nel precedente art. 2;
  4. nominare comitati di studio e promuovere attività culturali e sociali.

Art. 18 - IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario generale è eletto dal Congresso nazionale. Esercita i poteri di rappresentanza dell'Associazione, in particolare per quanto attiene alle competenze di cui all'art. 17, e ne ha la rappresentanza legale.

Art. 19 - IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Il Segretario amministrativo è eletto dal Congresso nazionale ed è membro di diritto della Segreteria nazionale. Provvede all'amministrazione delle risorse e dei fondi dell'Associazione in attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e della Segreteria nazionale. E' tenuto a presentare al Consiglio direttivo ed al Collegio dei revisori dei conti, previa intesa con la Segreteria nazionale, di norma entro la data del 20 gennaio di ogni anno, il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, nonché la situazione patrimoniale dell'Associazione. I bilanci stessi devono essere depositati presso la Segreteria dell'Associazione, a disposizione dei soci, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte del Consiglio direttivo. Nell'espletamento delle sue funzioni può avvalersi della consulenza di professionisti, in particolare per quanto attiene alla redazione dei bilanci e della situazione patrimoniale.

Art. 20 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei conti è eletto dal Congresso nazionale. E' composto da tre membri e nel proprio ambito nomina il Presidente. Procede alla verifica di cassa ed all'esame del bilancio consuntivo e della situazione patrimoniale dell'Associazione, riferendo al Consiglio direttivo sulle operazioni eseguite, mediante la presentazione di relazione scritta.

Art. 21 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei probiviri è eletto dal Congresso nazionale. E' composto da tre membri e nel proprio ambito nomina il Presidente. Decide su fatti e comportamenti, dei soci o degli organi elettivi, ritenuti incompatibili con i fini dell'Associazione o che siano contrastanti con il prestigio, l'interesse e gli scopi dell'Associazione. Formula pareri sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio direttivo o dalla Segreteria nazionale.

Art. 22 - REFERENTI

Il Segretario generale, sentita la Segreteria nazionale, può nominare Referenti dell'Associazione presso le singole Amministrazioni.

Art. 23 - COMMISSIONI

Allo scopo di condurre studi o indagini generali o particolari la Segreteria nazionale può costituire, in via temporanea o permanente, Commissioni di studio formate da esperti scelti anche al di fuori dei soci.

Art. 24 - DURATA CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali durano un triennio. Le stesse persone possono essere rielette o nominate per un massimo di tre mandati consecutivi.

Art. 25 - ESERCIZI SOCIALI E DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Le cariche sociali non sono retribuite. Le attività dei soci nell'ambito dell'Associazione sono gratuite. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto come indicato nell'articolo 5.

Art. 26 - MODIFICA DELLO STATUTO

Il presente Statuto può essere modificato dal Congresso nazionale validamente costituito, con assemblea a tale scopo convocata, e con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Art. 27 - DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme sulle associazioni private, nonché le norme civili applicabili.

Art. 28 - DISPOSIZIONI FINALI

Nel periodo intercorrente tra due Congressi nazionali, nel caso in cui, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, si renda necessario sostituire uno o più componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori o del Collegio dei probiviri, alle relative nomine provvede il Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo e la Segreteria nazionale dovranno considerarsi sciolti e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, vengano a perdere la maggioranza dei rispettivi componenti.