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26/04/2001 - LA FUNZIONE DIRETTIVA PUBBLICA: QUALE FUTURO?

A partire dal 1993 una serie di normative specifiche (dl 29, decreti Bassanini, etc.) e di accordi contrattuali in sede ARAN (fortemente voluti dalla triplice sindacale) hanno mutato l'essenza della disciplina giuridica del personale del pubblico impiego, da pubblicista in privatistica.

Tale modifica non ha interessato talune categorie di pubblici dipendenti che invece hanno mantenuto il regime pubblicistico quali i diplomatici, la carriera prefettizia, le forze armate.
Questa dicotomia ha condotto alla massima incertezza su problematiche strutturali della organizzazione dello Stato.

Nell'articolazione del sistema delle carriere, il dirigente pubblico aveva bagaglio di esperienza derivante dalla provenienza della carriera direttiva che, con il percorso di livelli diversi di responsabilità, lo portava ai vertici della piramide amministrativa;
è in questo contesto che si è inserito il DPR 30 giugno 1972, n.748 che ha disciplinato le funzioni dirigenziali sostituendo al principio della gerarchia quello della potestà di indirizzo e di coordinamento.

Se per gerarchia si intende un disegno di organizzazione del personale e di sviluppo verticale delle carriere, si vede bene come il DPR 748/72 abbia stravolto l'equilibrio della p.a.

Il sincretismo con il quale il D.to L.vo 2 febbraio 1993, n.29 ha sostituito alle carriere le funzioni, senza una preliminare ricognizione delle problematiche operative della burocrazia è frutto anche di un meccanismo imitativo del sistema anglosassone, che comunque basa la propria funzionalità su principi mundis operandi estranei alla nostra cultura amministrativa.

Così termini quale "manager" o "management" sono entrati nel lessico amministrativo, condizionando anche l'organizzazione delle strutture pubbliche, senza la piena coscienza che i concetti che tali termini sottendono appartengono ad un tessuto sociale ed un substrato culturale anch'essi completamente estranei alla storia ed alla cultura italiana.

La legge dell'11 luglio 1980, n.312, poi, rappresenta l'altro elemento disgregativo della struttura della p.a. introducendo la cesura tra il personale direttivo e dirigenziale che sino a quel momento rappresentava un "unicum" professionale. Si è assistito, dunque, ad una compressione verso il basso della funzione direttiva attraverso un'unica classificazione nelle qualifiche funzionali con personale non omogeneo per titolo di studio e responsabilità di servizio.

D'altra parte, le responsabilità dirigenziali introdotte con il D.to L.vo 29/93 presuppongono la consapevolezza della concreta articolazione dei compiti cui deve dirigersi l'attività di una operatività complessa, consapevolezza che non può passare per una solida esperienza precedente in qualità di funzionario di Stato.

Infatti, l'introduzione del Ruolo Unico della dirigenza disciplinato dall'art. 23 del citato 29 e disciplinato dal DPR 26/2/99, n.150, ha introdotto la possibilità di scegliere soggetti estranei all'amministrazione quali dirigenti introducendo, di fatto, una palese ingiustizia nei confronti dei funzionari direttivi.

E' quindi da un equivoco di fondo sull'opera e lo status giuridico del dirigente che trae forza la nuova normativa.
Lo stato giuridico del dirigente, infatti, non è assimilabile a quello del "manager" qualora quest'ultimo ne possa vantare alcuno, poiché non sono assimilabili i risultati delle due attività e l'impatto che viene esercitato sulla collettività dai diversi modus agendi.

L'Amministrazione statale regola rapporti giuridici, rilascia autorizzazioni, emette provvedimenti che incidono sulla vita, la salute, la libertà e la proprietà del cittadino;
tutto ciò non può essere dimenticato.
Ma se è giusto che il dirigente pubblico risponda per come organizza il proprio lavoro e di come gestisca le risorse assegnate, questo da solo non costituisce "management".

L'art. 97 della Costituzione, tra l'altro, impone che l'organizzazione e la funzionalità degli uffici pubblici garantisca il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, cosa non riconducibile alle mere logiche di mercato.
L'appunto di chi, in questo contesto, sostiene la differenza e la complementarità tra un aspetto sostanziale della funzione di Stato che si esplica attraverso la burocrazia (intervenire, appunto, anche con atto d'imperio sui rapporti tra gli individui) ed un aspetto a corollario di tale funzione e sul quale incide il processo di privatizzazione (l'organizzazione degli uffici, il rapporto di impiego, ecc.) è del tutto erroneo.

La Pubblica Amministrazione è un unicum non scindibile di azione, organizzazione e gerarchia; qualunque distinguo risulta del tutto arbitrario.

Difatti, a sostegno di questa tesi è appena il caso di accennare che la dirigenza di alcune amministrazioni pubbliche - Interni, Esteri, Difesa - hanno conservato un rapporto di lavoro pubblicistico, mentre per tutti gli altri dicasteri il personale vive oggi un rapporto di lavoro privatistico.

Quindi li ove il contrasto risultava troppo forte, l'Esecutivo e la maggioranza di centro-sinistra non hanno potuto far altro che confermare ciò che la P.A. rappresenta, ove invece le funzioni dei singoli dicasteri si prestavano al gioco dell'equivoco, si è proceduto con la privatizzazione.

Il risultato è una situazione che rende unica l'Italia a livello europeo.
Le funzioni pubbliche, demandate a strutture statali in molti paesi U.E., risultano invece affidate nel nostro paese a personale privato.

Lo stato giuridico del dirigente, quindi, deriva dalla sua appartenenza alla P.A. ed egli dipendente pubblico deve tornare, mutuando dal privato solo la valutazione della gestione delle risorse umane e dei mezzi.

Appare quindi essenziale fissare un percorso per la riforma del rapporto di lavoro del personale dello Stato, partendo dalla Dirigenza e tenendo conto che l'assioma secondo cui il manager produce profitti si pone in antitesi con l'apparato statale in quanto finalità dello Stato può considerarsi quella di produrre servizi e di soddisfare interesse pubblico generale, nel senso di gestire regole che guidino il cittadino durante l'arco della sua vita.

Passo successivo, quindi è l'eliminazione del rapporto di lavoro privato con conseguente eliminazione dell'ARAN ed il ripristino della contrattazione a livello di Dipartimento di Funzione Pubblica.

STRUTTURA CARRIRA DIRIGENZIALE

  1. Prima fascia: dirigenza generale - diretta collaborazione con il Ministero - Gestione degli Uffici di rilevante complessità e/o decentrati;
  2. Seconda fascia: dirigenti con gestione di Uffici dirigenziali centrali e periferici;
  3. Terza fascia: funzioni vicarie della dirigenza di 2^ fascia in questa fascia andrà inquadrato il personale direttivo attualmente inserito nell'area C (C2e C3).

FORMAZIONE

E' necessario che funzioni una Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione con percorsi formativi di basi comuni affiancati ad altri differenziati per singole Amministrazioni (anche a carattere monografico), facendo salve le Scuole specifiche già esistenti presso alcune Amministrazioni in considerazione della specialità dei compiti ad esse assegnati.

ACCESSO ALLA DIRIGENZA

Per valutazione di merito ed idoneo percorso formativo con transito dalla Fascia Vicaria alla 1^ fascia e da quest'ultima alla fascia Dirigenza Generale, all'interno della stessa Amministrazione.
L'accesso dall'esterno alla fascia iniziale deve avvenire con laurea specifica individuata tenendo conto delle competenze dell'Amministrazione statale con percorso formativo di base biennale.

CONTROLLO ATTIVITA' DIRIGENZIALE

L'esigenza di modificare l'attuale sistema di controllo dell'attività dirigenziale porta alla necessità di individuare strumenti efficaci ai fini di una concreta valutazione del rendimento e delle capacità dei medesimi, tenendo conto che l'amministrazione statale resta un corpo autonomo da quello politico, impersonato dal Ministro.

A tale scopo potrebbe essere utilizzato il Nucleo di Valutazione attualmente schiacciato dalle funzioni affidate ai Servizi di Controllo Interno e le cui competenze potrebbero essere ampliate anche in sede di Commissione Parlamentare (possibilmente con esame deliberante), sino a consentire un controllo sostanziale e di merito dell'attività del singolo dirigente.

Si può ipotizzare, ad esempio, la realizzazione di un apposito Ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ove far confluire i dirigenti che poi andranno a svolgere tale compito di controllo nei singoli Dicasteri (non sfugga la necessità che tali dipendenti siano in sintonia con gli indirizzi di Governo, poiché dal loro lavoro dipenderà la possibilità dell'organo politico di rimuovere elementi di contrasto all'interno dell'apparato pubblico).

A livello di commissione parlamentare convocata in sede deliberante, poi, si potrebbe ricercare anche una modifica dell'attuale normativa ai fini di un rafforzamento di tale azione da parte dell'organo politico;preliminare potrebbe essere un esame immediato dei risultati conseguiti dai dirigenti attualmente in carica e la contestuale riduzione del termine per il controllo periodico dei risultati che,ai fini dell'efficacia e snellezza dell'attività amministrativa, non deve comunque essere superiore ad un anno dall'assegnazione degli obiettivi.


(di seguito viene riportato uno schema di modifica del testo d.to l.vo 31/3/1998, n. 80)


...OMISSIS...

ART.3

(Indirizzo Politico-Amministrativo)

Il Ministro esercita funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica le rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e delle gestione agli indirizzi impartiti.

Al Ministro spetta in particolare:

  1. le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
  2. la definizione deglio obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;
  3. la individuazione delle risorse umane, materiali ed economiche-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
  4. la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
  5. le nomine,le designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
  6. le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al consiglio di stato;
...OMISSIS...

ART.9

  1. Il Ministro al fine di esercitare le funzioni sopraindicate, periodicamente e comunque ogni anno entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, ma in caso di insediamento del Ministro nel corso dell'anno solare, entro un mese dal conferimento dell'incarico:
    a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;
    b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a) l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle risorse di cui all'art.1, comma 1, lett.C), del presente decreto.;
  2. Per esercizio delle funzioni di cui al punto 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento ai sensi del comma 4-bis dell'art.17 della L.23. 8.88 n.400.
    A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti nello stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando;
    collaboratori assunti con contratto a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
    esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa;
  3. Il Ministro non può revocare,riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.
    In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti.
    Qualora l'inerzia permanga o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.
...OMISSIS...

ART.13

  1. (Incarichi di funzionari dirigenziali) - Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi.
  2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato sono conferiti a tempo determinato.
    Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette.
  3. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico o con contratto a tempo determinato, apersone in possesso di specifiche qualità professionali richieste dal comma 4.
  4. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con incarichi a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5% dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5% di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale, e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro.
  5. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione:
  6. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali quali: segretario generale di ministro e direzione di livello dirigenziale generale, possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto di fiducia al Governo.
    Decorso tale termine, gli incarichi s'intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.