A.N.FU.GI. - FUNZIONARI STATALI Aderente alla UGL - ANDCD
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26/01/2002 - E' L'INIZIO DI UNA NUOVA EPOCA ?

Pubblichiamo di seguito il testo di legge sulla vicedirigenza, licenziato dalla Camera dei Deputati il 23.01. Invitiamo i lettori ed i colleghi a sfogliare le pagine del sito per rileggere la prima pubblicazione della proposta di questa Associazione di riforma della dirigenza. Forse è stata una pubblicazione di buon auspicio. Adesso aspettiamo con ansia l’esito del Senato, per avere finalmente una riforma epocale attesa da circa 25 anni.
Un sincero ringraziamento va al nostro Segretario Generale, e chi lo coadiuva, i quali con ogni energia stanno portando avanti efficacemente in ogni sede la vera battaglia per la riconquista della nostra dignità personale. Un saluto va anche ai “ peones” che attratti dai soliti “pifferai magici” hanno simpaticamente assediato il Bar "Giolitti" e le vicinanze della Camera durante la discussione, non si capisce bene, però, a quale fine. Anche a loro va l’invito a non disperdere più energie, ma iniziare a lottare seriamente con chi, giorno per giorno, ha sempre e soltanto avuto come obiettivo ciò che oggi si sta realizzando.

Dr. Luigi Ricciardi

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Art. 17 bis (Vicedirigenza)

1) La contrattazione collettiva del comparto ministeri disciplina l’istituzione di un’apposita area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alla posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento e che abbia svolto funzioni delegate dai dirigenti. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di concorsi pubblici per l’accesso alla ex carriera direttiva. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all’articolo 17.

2) La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, appartenente a quelle equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto ministeri; l’equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall’articolo 27.

3) L’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è definita in sede di contrattazione collettiva sulla base di un atto di indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all’ARAN ad iniziare dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.