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23/05/2001 - I PRIMI PROVVEDIMENTI

Finalmente possiamo pubblicare i primi provvedimenti adottati a seguito dei numerosi ricorsi pendenti su tutto il territorio nazionale avverso il C.C.N.I. e i corsi di riqualificazione C3.
Le ordinanze che vengono pubblicate sono quelle emesse dal Tribunale di Potenza e di Perugia. Il provvedimento di rigetto del Tribunale di Roma non è leggibile ed è un peccato non poterlo pubblicare, poiché avrebbe sicuramente potuto essere un spunto interessante per riflettere sulla intrinseca eterogeneità delle tre ordinanze.
Ad ogni buon conto questa Associazione provvederà a proporre reclamo tempestivamente.
Di tutt’altro tenore e spessore logico e giuridico sono i provvedimenti di Potenza e Perugia.
Soprattutto il Giudice del Lavoro di Perugia nel motivare il "fumus" del ricorso oltre a riconoscere legittimità alle nostre richieste, richiama concetti di "cattiva amministrazione".
Sembrano effettivamente dequalificare chi ha sottoscritto questo contratto e che, spero, servano da monito per coloro che al Ministero hanno l’obbligo di svolgere la loro attività secondo criteri opposti a quello richiamato dal Giudice di Perugia.
Infine si allega la nostra richiesta inviata al Sig. Ministro a seguito dell’ordinanza del Giudice di Potenza.

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Si riporta integralmente il testo.


TRIBUNALE DI POTENZA -SEZIONE CIVILE-

N.383/2001 R.G.

Il dr. ARTURO PAVESE, in funzione di giudice del lavoro, a scioglimento della riserva che precede, esaminati gli atti, OSSERVA:l'istanza cautelare deve essere accolta nei termini di seguito precisati.

Secondo l'art.19 dell'accordo sulla mobilità interna, stipulato il 28/7/1998 fra l'amministrazione giudiziaria e le organizzazioni sindacali (il cui testo è stato prodotto in giudizio dalla ricorrente), "prima di assumere vincitori di pubblici concorsi l'Amministrazione procede all'assestamento del personale in servizio",interpella, cioè, il personale già in servizio, per consentire eventuali trasferimenti prima dell'assunzione del personale di nuova nomina.

Nel caso in esame, la ricorrente si duole che tale procedura non sia stata attivata dal Ministero prima del "procedimento di selezione interna per cancelliere C2", che è una "procedura di selezione professionale interna per la copertura di 2512 posti disponibili (.....) nella posizione economica C2 della figura professionale del cancelliere" (secondo la dizione letterale del bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n.3 del 15/2/2001), cui possono partecipare " i lavoratori attualmente collocati nell'area C, posizione economica C1".

La ricorrente prospetta il pericolo che, non essendosi interpellati coloro che già hanno la qualifica di cancelliere C2- come lei stessa- al fine di consentire eventuali trasferimenti, questi ultimi saranno resi impossibili a causa della saturazione dei posti all'esito della procedura di selezione interna.

Il fumus bonis iuris sembra sussistere, in quanto, secondo l'interpretazione di buona fede (art.1366 c.c), l'art.19 dell'accordo sulla mobilità interna - sopra richiamato - deve intendersi riferito non soltanto all'ipotesi di pubblici concorsi esterni, ma anche a quella di concorsi "interni" (quale è sostanzialmente la "procedura di selezione professionale interna per la copertura di 3512 posti disponibili.....nella posizione economica C2 della figura professionale cancelliere").

Questa interpretazione trova conferma, peraltro, nello stesso operato del Ministero, che in casi analoghi ha disposto il previo espletamento della procedura di assestamento (si veda la documentazione prodotta in giudizio della ricorrente, ed in particolare la risposta a quesito resa in data 26/3/1998, secondo cui la "Direzione Generale, in casi analoghi, così come richiamato nella circolare del 12 Novembre 1997, prima di procedere all'assegnazione dei vincitori di concorso ha ritenuto di consentire al personale già in servizio, mediante interpello straordinario, di occupare sedi che altrimenti avrebbero dovuto assegnare ai vincitori di concorsi stessi").

Deve ritenersi esistente anche il periculum in mora , poiché durante il tempo occorrente alla definizione del giudizio ordinario il diritto della ricorrente a formulare domanda di trasferimento sarebbe irrimediabilmente compromesso dalla copertura di 2512 posti disponibili nella posizione economica C2, che verosimilmente non lascerebbe più alcun posto scoperto (dalla lettura del bando pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n.3 del 15/2/2001, si evince - con ragionevole certezza - che la selezione mira a coprire tutti i posti disponibili della richiamata qualifica.

P.T.M. visti gli artt.669 octies e 700 c.p.c., ORDINA al Ministero della giustizia di procedere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, all'interpello straordinario per l'assestamento del personale, relativamente ai posti indicati nella domanda di trasferimento presentata dalla ricorrente il 2 febbraio 2001 (prot. n. 667); ORDINA al Ministero della giustizia di sospendere temporaneamente la copertura dei suddetti posti fino all'esito della procedura di assestamento.

Fissa per l'inizio della causa di merito il termine perentorio di gg. 30 dalla comunicazione del presente provvedimento. Si comunichi.

Potenza, 26/04/2001

Il Giudice
Arturo Pavese

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TRIBUNALE DI PERUGIA -SEZIONE CIVILE-

380/01 AGUZZI MARIA ADELAIDE + 14 / MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
nei confronti di: CARNAROLI FLORA (Proc. Ex art. 700 c.p.c.)

IL GIUDICE

Sciogliendo la riserva, rileva quanto segue. Ricorre la giurisdizione/competenza di questo Ufficio, atteso che non trattasi di una ipotesi di accesso (assunzione) all’impiego pubblico, bensì di progressione nella carriera da parte di personale ormai incaricato presso la P.A. e il cui rapporto di lavoro è stato demandato alla giurisdizione dell’AGO.

Si rileva, inoltre, che le doglianze espresse dai ricorrenti appaiono, sotto il profilo del fumus, in base ad un loro sommario apprezzamento da parte dell’Ufficio, dotate di una probabile fondatezza, in considerazione del fatto che il procedimento di selezione interna di cui trattasi sembra travolgere senza alcuna logica motivazione (ed in palese contrasto con i principi della buona amministrazione) la preminente posizione professionale (frutto di un più elevato titolo di studio e di maggiore formazione professionale) dei C2 (quali sono i ricorrenti) di fronte ai C1 (cui egualmente si consente di accedere alla selezione, con la teorica possibilità di accumulare punteggi superiori a quelli di un C2).

Occorre però, per altro verso, tener conto delle singole posizioni soggettive e del fatto che tutti i ricorrenti sono - come appare pacifico - attualmente ammessi a concorrere alla selezione.

La possibilità di un danno imminente si profilerebbe, quindi, solo in presenza di graduatorie provvisorie, o comunque in una fase più avanzata della procedura di selezione, nella quale si delineassero elementi tali da ritenere concretamente possibile (in vista dell’esito finale), per l’uno o l’altro dei ricorrenti (singolarmente individuabili quali soggetti legittimati ad agire in sede cautelare), il periodo di non accedere al livello C3, a causa della presenza in graduatoria dei C1.

Allo stato, difetta quindi, ai fini dell’accoglimento del ricorso, il requisito del periculum in mora (non potendosi ritenere dimostrata l'attualità di un pericolo imminente per ciascuno dei ricorrenti) e, per tale assorbente motivo, il ricorso va respinto.

Vi sono giusti motivi per dichiarare interamente compensata tra le parti la spesa di giudizio.

P.Q.M.

Respinge il ricorso; manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Perugia 24/04/2001


Il Giudice
Dr. Amedeo Cesarini

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RICHIESTA ANFUGI

AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

AL DIRETTORE GENERALE DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA
ROMA

Oggetto: Sospensione immediata della procedura di selezione interna per la copertura dei posti disponibili nella posizione C2 della figura professionale del cancelliere.
Urgente interpello per tutto il personale attualmente inquadrato in tale posizione economica.


Il giudice del tribunale di Potenza, accogliendo, in data 26 aprile 2001, l’istanza cautelare proposta da un cancelliere C2 in servizio in tale corte di appello, ha ordinato a codesto Ministero di procedere immediatamente all’interpello straordinario per l’assestamento del personale, relativamente ai posti indicati nella domanda di trasferimento presentata dalla ricorrente, ordinando, nel contempo, la temporanea sospensione della procedura di selezione professionale interna per la copertura dei posti disponibili nella posizione economica C2 della figura professionale del cancelliere.

Il giudice di Potenza ha sostanzialmente accolto, quanto già segnalato, in varie occasioni, dalla scrivente organizzazione, che aveva invitato codesto Ministero, prima di avviare la relativa selezione, a procedere all’interpello del personale inquadrato nella posizione economica C2, secondo quanto previsto dall’art. 19 dell’accordo sulla mobilità interna, stipulato il 28/07/98.
Pertanto, la scrivente associazione, anche al fine di evitare il conseguente incremento del contenzioso

DIFFIDA

IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA a sospendere la copertura dei posti di cancelliere C2 ed a procedere immediatamente all’interpello di tutto il personale inquadrato attualmente nella posizione economica C2, al fine di consentire gli eventuali trasferimenti.
Si richiede un incontro urgentissimo con le SS.LL.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Raffaella Micucci