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21/07/2004 - COMMISSIONE PARITETICA SULLA RICLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE DEL COMPARTO MINISTERI E SULLA VICEDIRIGENZA
Giovedì 22.7.2004 alle ore 9.00 è stata convocata dall'Aran la Commissione Paritetica sulla Riclassificazione del personale del Comparto Ministeri e sulla Vicedirigenza, io sarò presente a difendere le nostre posizioni.
Roma, 21 Luglio 2004
Il Segretario Generale Raffaella Micucci
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DOCUMENTO sulla Vice Dirigenza e sulla Riclassificazione del Personale appartenente al Comparto Ministeri depositato presso l'Aran il 20.7.2004.
Questa organizzazione sindacale esprime forti perplessità in merito alle proposte avanzate da alcune OO.SS.per avere le stesse snaturato il compito normativamente attribuito alla Commissione Paritetica relativo all'area della vicedirigenza.
Gli interventi finora compiuti da alcune sigle sindacali parrebbero di fatto disconoscerne, nella fattispecie, la vera funzione.
E' doveroso precisare, a quanti vorrebbero avocarsi un potere di "istituzione", che l'area separata della vicedirigenza è già stata istituita con l'entrata in vigore (agosto 2002) della legge 145/02 , inoltre il concetto è stato rafforzato inseguito alla novità espressa dal Senato nella seduta del 13.7.2004 che , approvando la legge di conversione del DL136 , ha emanato l'ordine del giorno che impegna il Governo nell'atto di indirizzo all'Aran a istituire la separata area contrattuale della Vice Dirigenza e la commissione deve semplicemente limitarsi a disciplinarla, così come espressamente indicato dal legislatore all'art. 7, 3° comma (la contrattazione collettiva disciplina l'istituzione, e non istituisce) e, soprattutto, all'art. 10, 3° comma (la disciplina resta affidata alla contrattazione collettiva sulla base di atti di indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all'ARAN, anche per la parte relativa all'importo massimo delle risorse finanziarie da destinarvi).
Quanto sopra viene, inoltre, richiamato e ribadito dall'art. 9 del C.C.N.L. che, al 4° comma, prevede tra le competenze della commissione paritetica la "formulazione di proposte in ordine alla disciplina dell'area della vicedirigenza", ai sensi del protocollo di intesa del febbraio 2002.
Pertanto, appaiono fuorvianti gli interventi posti in essere al solo scopo di sviare i lavori con l'intento di non dar corso ad un precetto normativo.
Risulta imprescindibile, allo stato attuale, invitare formalmente l'ARAN a far chiarezza sul punto e ad indicare espressamente quali siano le direttive ricevute per la conclusione dei lavori sulla vicedirigenza, tenuto presente che alla lettera "B" della proposta visionata si usa impropriamente il termine "istituzione della vicedirigenza".
E' anche indispensabile precisare che le decisioni andranno adottate sulla base della effettiva rappresentatività all'interno della nuova area e, a tal fine, si richiede la fissazione urgente di un breve termine per l'esibizione, da parte di ogni sigla sindacale, delle prove documentali relative al numero dei dipendenti iscritti che risultino destinatari della qualifica di vicedirigente.
Si sottolinea che ciò, di fondamentale importanza, non è una semplice proposta di questo sindacato, ma rappresenta quanto previsto e disciplinato dall'art. 43 D. Lgs. 165/01 che, nell'individuare i criteri per il calcolo della rappresentatività, separa il comparto dall'area.
Tale distinzione è stata voluta dal legislatore per differenziare e valorizzare la posizione delle professionalità più elevate (dirigenza), inquadrandole in un'area diversa e del tutto svincolata dal comparto, e per far sì che la volontà manifestata dai sindacati in sede contrattuale fosse reale espressione della categoria destinataria.
Ne consegue, in tutte le ipotesi in cui risulti istituita un'area, che è soltanto a questa che si può e deve far riferimento per accertare la percentuale di rappresentatività, come chiaramente si evince dalla lettura dell'art. 43 D. Lgs. 165/01 ove , in tutti i commi, il legislatore nell'effettuare una sistematica differenziazione dell'area dal comparto imprime alla stessa la caratteristica connotazione di elemento speciale che, in quanto tale, prevale sempre su quello generale e residuale del comparto.
Quanto detto è comprovato dalla nota dell'ARAN prot. 4827 del 10 maggio 2002 divulgata alle Amministrazioni, ove il tutto risulta pacificamente recepito a proposito dell'area della dirigenza e trasmesso al Consiglio di Stato.
Tale indirizzo è anche seguito dagli Enti locali, come da protocollo d'intesa siglato tra il Comune di Milano e le organizzazioni sindacali rappresentative nell'area della dirigenza, in data 22 febbraio 2001.
Pur essendo implicito, va anche chiarito, sulla base dei principi espressi nelle note indicate, che anche per la vicedirigenza, quale nuova area in cui non si sono tenute le elezioni delle RSU, la rappresentatività va calcolata sulla base del solo dato associativo.
Si conclude rinnegando il tentativo di alcune sigle sindacali di ridimensionare e ricondurre la vicedirigenza a semplice sviluppo economico all'interno dell'area "C", area intesa non in senso contrattuale, bensì identificativa di profilo professionale. Ciò, oltre che essere in netto contrasto con lo spirito della legge 145/02, penalizzerebbe fortemente e demotiverebbe il personale direttivo che, attraverso l'approvazione del profilo unico all'interno delle aree (in particolare dell'area "C"), dal dirigere gli uffici, rappresentare all'esterno l'amministrazione e sostituire quotidianamente il dirigente in numerose attività, verrebbe di fatto dequalificato e livellato ai profili professionali inferiori cui sono concorsualmente richiesti titoli di studio, competenze e capacità professionali diverse.
Sulla base di tutto quanto sopra esposto, ed in attesa dei chiarimenti richiesti all'ARAN, questa organizzazione sindacale presenta la propria proposta relativa alla disciplina dell'area separata della vicedirigenza e dell'accesso e sviluppo professionale relativo a tutti i profili professionali.
PROPOSTA
DISCIPLINA DELL'AREA DELLA VICEDIRIGENZA MODALITA' DI ACCESSO In sede di prima applicazione
1. E' inquadrato nel ruolo di vicedirigente il personale individuato dall'art. 7, 3° comma L. 145/02 ed in possesso dei requisiti alla data di entrata in vigore della stessa (8 agosto 2002). A regime
DALL'INTERNO
1. I dipendenti di ruolo delle amministrazioni statali, in possesso di laurea (o breve integrata) e con almeno 5 anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, accedono alla qualifica vicedirigenziale mediante il superamento di un corso-concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni.
2. Ogni amministrazione, nel procedere all'espletamento di concorsi pubblici relativi alla qualifica vicedirigenziale bandisce, mediante riserva non inferiore al 50% dei posti vacanti, concorso riservato ai dipendenti che siano in possesso dei requisiti indicati al comma 1.
3. In via transitoria, per i dipendenti di ruolo della P.A. che siano entrati in servizio attraverso il superamento di un concorso pubblico per esami relativo alla posizione economica C2 (ex ottavo livello), e che al momento dell'entrata in vigore della legge 145/02 non avessero maturato cinque anni di anzianità nella posizione su indicata, si prescinde da quanto indicato nei commi precedenti ed accedono direttamente alla qualifica vicedirigenziale (inquadramento automatico) al raggiungimento degli anni richiesti dall'art. 17 bis D. Lgsl 165/01.
DALL'ESTERNO
1. L'accesso avviene attraverso il superamento di un concorso pubblico per esami indetto dalle singole amministrazioni o attraverso il superamento di un corso-concorso bandito dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.
2. potranno partecipare coloro che risultino in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 28, 2° e 3° comma D. Lgs 165/01 (come modificato dall'art. 3, 5° comma L. 145/02).
Tenuto conto delle indicazioni fornite dall'ARAN, salvo eventuale successiva direttiva del Ministro della Funzione Pubblica relativa all'individuazione di fondi, si precisa che, nella prima fase attuativa della vicedirigenza, non vi sanno ulteriori oneri a carico dello Stato (costo zero).
AREA CONTRATTUALE VICEDIRIGENZA
(n. 2 fasce economiche)
ACCESSO DALL'AREA "C"
Concorso per esami con riserva non inferiore al 50% dei posti disponibili. Requisiti: - diploma di laurea ; - aver prestato attività lavorativa nella posizione economica più elevata dell'area "C" per un periodo non inferiore a cinque anni.
ACCESSO DALL'ESTERNO
Concorso per esami o corso concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. Requisiti: - quelli indicati dall'art. 28, 2° e 3° comma D. Lgs. 165/01.
RICLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Per quanto riguarda la nuova riclassificazione del personale che deve mirare a creare prospettive adeguate all'esigenza delle pubbliche amministrazioni di efficienza efficacia ed economicità , è necessario valutare bene la fase della creazione dei profili professionali, che rappresenta la novità della nuova strategia da attuare.
Rilevato che in passato si sono verificate gravi disparità di trattamento legate a parametri assolutamente arbitrari introdotti con i CCNI, cito un esempio : le posizioni super legate al parametro dell'anzianità , sono state attribuite solo ad alcune posizioni economiche ( A,B1,B3,C1,C3 )e nel Ministero della Giustizia sono state conferite al B3 informatico , figura di recente creazione ,mentre sono state escluse le posizioni B2 e C2 con una anzianità di oltre 16 anni .
Pertanto sarà necessario che l'ARAN crei un meccanismo di controllo che garantisca i limiti entro i quali la contrattazione integrativa può operare.
Inoltre è importante effettuare un esame approfondito di tutte le professionalità presenti nel Comparto Ministeri per non svilire le professionalità acquisite.
COMPARTO MINISTERI
AREA "C" (n. 3 fasce economiche)
ACCESSO DALL'AREA "B"
Concorso per titoli ed esami con riserva non inferiore al 50% dei posti disponibili. Requisiti: - diploma di laurea (anche breve); - aver prestato attività lavorativa nella posizione economica più elevata dell'area "B" per un periodo non inferiore a cinque anni.
ACCESSO DALL'ESTERNO
Concorso per esami. Requisiti: - diploma di laurea (anche breve);
AREA "B"
(n. 6 fasce economiche)
ACCESSO DALL'AREA "A"
Concorso per titoli ed esami con riserva non inferiore al 50% dei posti disponibili. Requisiti: - diploma di scuola secondaria di secondo grado; - aver prestato attività lavorativa nella posizione economica più elevata dell'area "A" per un periodo non inferiore a cinque anni.
ACCESSO DALL'ESTERNO
Concorso per esami. Requisiti: - diploma di scuola secondaria di secondo grado;
AREA "A"
(n. 2 fasce economiche)
ACCESSO DALL'ESTERNO
1) Concorso per esami.
2) Assunzione attraverso procedura relativa alle categorie protette.
Requisiti: - diploma scuola secondaria di primo grado;
Il Segretario Generale Raffaella Micucci
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