21/05/2004 - ATTENTO CHE IL NUOVO ORDINAMENTO GIUDIZIARIO TI CANCELLA !!!
La commissione giustizia della Camera ha approvato, nella delega legislativa per la riforma dell'ordinamento giudiziario, l'istituzione dell'ausiliario del giudice.
Questa nuova figura è stata introdotta da un Senatore di AN e fatta propria dal governo, respingendo, invece, l'istituzione del "funzionario giudiziario" di cui già molti di voi hanno sentito parlare.
Purtroppo si tratta di una modifica che rischia di peggiorare in modo sensibile il nostro "status" all'interno degli uffici giudiziari perché:
La formulazione della delega al governo parla di un soggetto alle dirette dipendenze del magistrato per compiti di ricerca, studio ecc. e "redazione di tutti quegli atti di non stretta pertinenza giurisdizionale".
Ma l'aspetto più pregiudizievole per la nostra funzione negli uffici giudiziari è quello per cui codesto assistente ha anche … compiti di coordinamento e di esecuzione di adempimenti successivi alla redazione della sentenza … in altre parole attività che spesso abbiamo svolto proprio noi funzionari e direttori, che ci verrebbero di fatto sottratte.
La cosa è dirompente alla luce del fatto che, con la imminente modifica dell'ordinamento professionale del personale amministrativo (modifica che, nel prevedere distinzioni solo economiche e non più funzionali nell'area in pratica potrebbe ,con il nuovo contratto integrativo, cancellare dal nostro profilo la direzione dei vari reparti di una cancelleria) quest'ultima potrebbe essere surrogata proprio dall'ausiliario del giudice!!!
Ma non sono arrivato al peggio:
Volete diventare ausiliari del giudice, perché tutto sommato potrebbe essere più qualificato e gratificante (??) come incarico?
IMPOSSIBILE!!!! Infatti per questa nuova figura saranno reclutati 2250 unità con un contratto biennale a termine, rinnovabile per una sola volta del valore di € 1032 per tredici mensilità. La procedure saranno gestite direttamente dai Presidenti di C.A.(!!!).Probabilmente i destinatari saranno giovani neolaureati senza altri titoli.
In sostanza, per un incarico che potrebbe essere più qualificato (almeno per certi aspetti) veniamo esclusi a priori per legge, mentre altre leggi ci considerano idonei a concorrere per le magistrature amministrativa e contabile, concorsi nei quali gli stessi magistrati ordinari possono accedere solo dopo la nomina a magistrato di Tribunale, senza considerare che la stessa riforma dell'ordinamento giudiziario permette a noi e non ai neolaureati l'accesso alla magistratura ordinaria per tacere della possibilità di accedere alla dirigenza pubblica e all'avvocatura dello stato.
Inoltre non si capisce bene quale sarà lo sbocco di questi ausiliari con contratti precari; che si debbano già individuare a priori i futuri vincitori del concorso in magistratura?
GRAN FINALE ! Questo scherzetto che ha come scopo di cercare di "consolare" la magistratura per la separazione delle carriere fra giudicante e requirente, costa molto più non solo del funzionario giudiziario (che, in parte si sarebbe autofinanziato con il contributo unificato per gli atti di sua competenza e che realmente poteva migliorare la produttività dei giudici) ma anche della vicedirigenza, per la quale il Ministro Tremonti continua a boicottarci dicendo che non ci sono risorse economiche.
Nel sensibilizzare la categoria di tutti i funzionari (gradirei sapere per la vicedirigenza cosa pensano del loro Ministro i colleghi dell'Economia) ai rischi derivanti dall'approvazione della riforma, vi ribadiamo che l'Anfugi-Ugl attiverà tutti gli strumenti a sua disposizione per impedire la definitiva approvazione di questa sciagurata riforma.
A tal fine proponiamo una manifestazione di protesta in Parlamento per quando (dopo le europee) verrà discussa in Assemblea la riforma dell'ordinamento giudiziario.
Vincenzo De Nictolis
(Roma, 21 Maggio 2004)
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XI Commissione - Mercoledì 12 maggio 2004
ALLEGATO 3
Riforma ordinamento giudiziario (C. 4636, approvato dal Senato e abb).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),
esaminato il progetto di legge recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario (C. 4636 e abb.);
considerato che la funzione giurisdizionale è funzione statale ed i giudici, esercitandola, svolgono attività abituale al servizio dello Stato e, pertanto, rientrano nell'accezione ampia di pubblici impiegati;
rilevato che tale funzione deve essere indipendente da poteri e da interessi estranei alla giurisdizione ed è sottoposta al canone di buon andamento previsto dall'articolo 97 della Costituzione;
considerato che il magistrato è soggetto alla legge e in primo luogo alla Costituzione, che sancisce ad un tempo il principio d'indipendenza e quello di responsabilità,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
all'articolo 9, che istituisce in via sperimentale l'ufficio del giudice, in particolare mediante l'assunzione di 2250 ausiliari del giudice, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che, oltre alla retribuzione e al trattamento di fine rapporto, gli ausiliari sono tenuti all'iscrizione alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, in carenza di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti o a forme di previdenza esclusive, sostitutive ed esonerative della medesima.
11/5/2004
Riforma ordinamento giudiziario.
C. 4636, approvato dal Senato e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame.
Aldo PERROTTA (FI), relatore, rileva come la prossima settimana sarà avviata in Assemblea la discussione del disegno di legge C. 4636, di riforma dell'ordinamento giudiziario, già approvato dal Senato. La II Commissione (Giustizia) concluderà oggi l'esame degli emendamenti e giovedì voterà il mandato al relatore a riferire in Assemblea. Data la complessità e delicatezza della questione, si è ritenuto di avviare fin da oggi l'esame del testo, in modo da poter esprimere entro la giornata di domani il parere sul testo comprensivo degli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.
Omissis…………….. Il Governo è poi delegato ad adottare, entro due anni, un decreto legislativo diretto a prevedere, in via sperimentale e per un periodo di quattro anni, l'istituzione dell'ufficio del giudice, introducendo la figura dell'ausiliario dello stesso.
Omissis…. Al magistrato capo dell'ufficio giudiziario è attribuita la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio nel suo complesso, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico; al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria sono assegnate le risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'espletamento del mandato, con facoltà di adottare atti verso l'esterno, anche nel caso in cui comportino limitati oneri di spesa; al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria è assegnata la gestione delle risorse di personale amministrativo in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e del programma annuale delle attività e gli è attribuito l'esercizio dei poteri di rimprovero verbale e censura (articolo 55, comma 4, terzo periodo, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)
Presso le Corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo, l'organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale, sono affidate a un direttore tecnico, avente la qualifica di dirigente generale, nominato dal Ministro della giustizia, al quale sono attribuiti i compiti di gestione e controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti e requirenti del distretto.
Per ciascuna Corte di appello è istituita una struttura tecnico-amministrativa di supporto all'attività del manager, composta da 11 unità appartenenti alle posizioni economiche C2=2, C1=3, B3=3, B2=3. Nell'ambito di dette posizioni economiche, in sede di prima applicazione, ci si può avvalere di personale tecnico estraneo all'Amministrazione.
L'articolo 3 regola la Scuola superiore della magistratura, ente autonomo appositamente costituito e fornito di autonomia contabile, giuridica, organizzativa e funzionale. La Scuola utilizza personale del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, con risorse finanziarie a carico del bilancio dello stesso Ministero. ……….
L'articolo 9 istituisce in via sperimentale l'ufficio del giudice. L'ausiliario del giudice, sotto la diretta responsabilità del magistrato cui è assegnato e in rapporto fiduciario con il medesimo: 1) svolge attività di ricerca della dottrina e dei precedenti giurisprudenziali, anche di merito; 2) presta assistenza al magistrato nell'organizzarne l'attività in vista dell'udienza e nel coordinamento degli adempimenti istruttori; 3) ha la facoltà di presenziare all'udienza e di esaminare gli atti; 4) collabora all'espletamento degli adempimenti che incombono al giudice, successivi alla pronuncia della sentenza; 5) collabora con il giudice, svolgendo le attività da questi richieste, al fine di procurare, in via generale, che egli sia alleviato da tutti gli incombenti che non riguardino lo stretto esercizio della funzione giurisdizionale.
L'organico degli ausiliari del giudice è stabilito in 2.250 unità. L'incarico di ausiliario del giudice ha durata biennale ed è rinnovabile per una sola volta. La stipulazione dei contratti per l'assunzione e la gestione amministrativa degli ausiliari del giudice è svolta dai presidenti di corte d'appello di ciascun distretto; stabilire inoltre che i presidenti di corte d'appello possano, agli stessi effetti, delegare un altro magistrato componente del consiglio giudiziario. I presidenti delle corti d'appello provvedono a dare avviso della possibilità di presentare domanda per l'assunzione come ausiliari del giudice. Le domande devono pervenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso; i presidenti delle corti d'appello deliberano quindi le assunzioni e stipulano i relativi contratti, osservando i criteri indicati dalla legge per valutare i titoli preferenziali.
I contratti in questione hanno caratteristiche di atipicità, anche in relazione alla loro durata massima, alla loro non rinnovabilità oltre la prima volta, all'orario di lavoro, alla trasferibilità da un ufficio all'altro, al vincolo di segretezza in relazione agli atti conosciuti e alle notizie apprese nel corso dello svolgimento dell'attività, alle condizioni di risoluzione o di recesso dai contratti stessi. I contratti prevedono una retribuzione annua articolata su tredici mensilità ciascuna di importo pari a euro 1.032, al netto delle imposte e degli oneri previdenziali. La retribuzione non sia soggetta a scatti in relazione all'anzianità per l'intera durata dei contratti stessi, ma solo a rivalutazione su base annua in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati. I contratti contemplano la corresponsione di un trattamento di fine rapporto. L'articolo 10 contiene la disciplina transitoria.
Il Capo II delega il Governo al decentramento del Ministero della giustizia e reca alcune modifiche all'ordinamento delle magistrature amministrativa e contabile. L'articolo 11 riguarda il decentramento del Ministero della giustizia. Vengono istituite direzioni generali regionali o interregionali dell'organizzazione giudiziaria, con competenza per le aree funzionali riguardanti il personale e la formazione, i sistemi informativi automatizzati, le risorse materiali, i beni e i servizi, le statistiche. All'amministrazione centrale sono riservati, tra le altre funzioni, i trasferimenti del personale amministrativo tra le diverse regioni e i trasferimenti da e per altre amministrazioni, i passaggi di profili professionali, le risoluzioni del rapporto di impiego e le riammissioni, i provvedimenti in materia retributiva e pensionistica; i provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale e alla censura; i compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici. Gli oneri relativi al personale sono valutati in 7.387.452 euro annui a decorrere dall'anno 2004. L'articolo 13 modifica la disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, con norme sulla durata in carica e sulle modalità elettorali per i due collegi.
Il Capo III contiene la delega al governo per l'adozione di un testo unico. In particolare, l'articolo 14 prevede che, entro quattro anni dalla data di acquisto di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, viene emanato un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie. Successivamente, entro un anno, verrà adottato un testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento giudiziario.
Andrea DI TEODORO (FI) esprime soddisfazione per il fatto che stia per giungere finalmente all'esame dell'Assemblea della Camera una riforma dell'ordinamento giudiziario, già approvata dal Senato, che prevede la separazione delle funzioni della magistratura giudicante da quelle dell'ufficio del pubblico ministero.
Sottolineato come anche tale obiettivo rientrasse nel programma elettorale della Casa delle libertà, ritiene che si compia così un significativo passo in avanti per un'amministrazione della giustizia che offra le dovute garanzie di equità ed indipendenza.
Angelo SANTORI (FI),> presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.04.
12/5/2004
Riforma ordinamento giudiziario.
C. 4636, approvato dal Senato e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta di ieri.
Aldo PERROTTA (FI), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 3).
Roberto GUERZONI (DS-U), ricordato come il suo gruppo sia contrario al provvedimento in esame per le ragioni che sono state ampiamente illustrate nella sede della Commissione di merito, ritiene che, nell'osservazione della proposta di parere del relatore, sia preferibile invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità che gli ausiliari dell'ufficio del giudice siano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, piuttosto che alla sezione autonoma cui sono iscritti i collaboratori coordinati e continuativi.
Elena Emma CORDONI (DS-U) sottolinea come, se la proposta del relatore è finalizzata alla tutela degli ausiliari del giudice, sia preferibile prevedere per i medesimi l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, evidenzia come, tra i principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'attuazione della delega sull'istituzione dell'ufficio del giudice, vi sia quello dettato alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 9: prevedere le caratteristiche di atipicità dei contratti degli ausiliari del giudice.
Roberto GUERZONI (DS-U) evidenzia come le caratteristiche di atipicità dei contratti degli ausiliari possano essere compatibili con l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria.
Cesare CAMPA (FI) dichiara di condividere la proposta di parere del relatore, sottolineando come con la medesima si tenda a prevedere una forma di copertura assicurativa e previdenziale che attualmente non è prevista nel testo in esame.
Aldo PERROTTA (FI), relatore, evidenzia come, nell'osservazione contenuta nella sua proposta di parere, si inviti la Commissione di merito a valutare l'opportunità di precisare che gli ausiliari sono tenuti all'iscrizione alla gestione separata in carenza di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria. Elena Emma CORDONI (DS-U) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, che a suo avviso tende ad invitare la Commissione di merito a prevedere, per gli ausiliari del giudice, l'iscrizione alla gestione separata, mentre, a suo avviso, in assenza di una norma specifica in proposito, questi lavoratori dovrebbero essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
