A.N.FU.GI. - FUNZIONARI STATALI Aderente alla UGL - ANDCD
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  Associazione che promuove e tutela gli interessi morali e professionali,
  colletivi e individuali dei Funzionari Statali
 
20/07/2001 - Al SIG. MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

L’Associazione opera al di fuori di sfere d’influenza di partiti e gruppi politici ed organizzati, e persegue:

a) la tutela degli interessi morali e professionali, collettivi ed individuali dei funzionari direttivi dell’amministrazione giudiziaria (oggi posizione economica C2 e C3);
b) l’assunzione di tutte le iniziative utili al raggiungimento di un’intesa operativa che realizzi, di fatto, una rappresentanza della categoria;
c) lo studio e la ricerca delle soluzioni, anche legislative, più idonee ed efficaci volte a razionalizzare l’organizzazione dei servizi giudiziari, la gestione del personale amministrativo, ed a formare la nuova categoria direttiva e dirigenziale, anche nella prospettiva della riforma dell’amministrazione pubblica in atto;

L’Associazione, inoltre, si prefigge di promuovere iniziative culturali e di perfezionamento professionale per contribuire anche all’elaborazione di riforme legislative e regolamentari, al fine di realizzare la costante rispondenza delle strutture dell’amministrazione e della soluzione dei problemi giudiziari alle esigenze della comunità nazionale. A tal proposito si allega il disegno di legge relativo alla creazione di una nuova figura professionale "il funzionario giudiziario" ( all.1 ), così come già prevista negli ordinamenti dei paesi dell’U. E., che determinerebbe una deflazione del lavoro dei magistrati, attraverso l’attribuzione di funzioni amministrative - giudiziarie ora affidate ai giudici.

Alla luce dell’ultimo C.C.N.I. 1998 - 2001, il Ministero della Giustizia ha, purtroppo, operato un appiattimento della professionalità dei funzionari direttivi C2, mortificando le aspettative della categoria, e producendo pertanto disorganizzazione e malcontento. Inoltre il progetto di selezione previsto dall’art. 16 e s.s. del C.C.N.I. sopra menzionato, ha fatto proliferare numerose proteste che si sono concretizzate in numerosi ricorsi ex art. 700 c.p.c. ed al TAR. A tal proposito si riportano estratti delle pronunce più significative ed illuminanti.

( Ordinanza del Tribunale di Cagliari del 3.7.2001) "...il sistema adottato, in definitiva, appare diretto a valorizzare in modo abnorme il criterio dell’anzianità di servizio rispetto a tutti gli altri titoli considerati ed a svilire immotivatamente il dato obiettivo rappresentato dalla pregressa esperienza professionale maturata nello svolgimento di mansioni di diversa ampiezza e complessità, creando un gap in danno proprio dei funzionari inquadrati nella posizione economica C2 difficilmente colmabile attraverso il ricorso a tutti gli altri criteri evidenziati….in parziale accoglimento del ricorso ordina al Ministero della Giustizia di ammetter con riserva i ricorrenti alla procedura selettiva per la progressione all’interno dell’area C alla posizione C3..”

(Ord. del Tribunale di Roma n. 2535341/01 del 14.6.2001) “… pertanto, di fatto, il personale in posizione C2, laureato, già selezionato a mezzo di pubblico concorso, ed estromesso dall’avanzamento a vantaggio di quello inquadrato in C1, senza titolo di studio ( laurea) richiesto in via principale per l’accesso alla posizione C3, in considerazione della mera maggiore anzianità di servizio posseduta………Ordina in via d’urgenza al M.G. di ammettere con riserva i ricorrenti alla procedura selettiva…….”

( Ord. N. 380/01 del Tribunale di Perugia del 24.4.2001) “… si rileva inoltre che le doglianze dei ricorrenti appaiono, sotto il profilo del fumus, in base ad un loro sommario apprezzamento da parte dell’Ufficio, dotate di una probabile fondatezza, in considerazione del fatto che il procedimento di selezione interna di cui trattasi sembra travolgere senza alcuna logica motivazione ( ed in palese contrasto con i principi della buona amministrazione) la preminente posizione professionale ( frutto di un più elevato titolo di studio e di una maggiore formazione personale) dei C2 ( quali sono i ricorrenti) di fronte ai C1( cui egualmente si consente di accedere alla selezione, nella teorica possibilità di accumulare punteggi superiori a quelli di un C2)…….

( Ord. del Tribunale di Lecce in composizione collegiale del 28.6.2001, depositata il 12.7.01 ) “…Ordina di sospendere il procedimento di selezione interna per cancellieri C2 limitatamente alla Corte di Appello di Bari, ed ordina al Ministero della Giustizia di procedere ad interpello straordinario di tutto il personale in servizio ai sensi dell’art.19 Accordo sulla mobilità del 28.7.98";

(Ord. del Tribunale di Milano n. 3848/00 del 25.6.2001) “…Tale norma ( art. 2 dell’accordo sulla mobilità interna del 28.7.98) è stata palesemente violata dal Ministero della Giustizia il quale ha provveduto solo ad una pubblicazione solo parziale dei posti disponibili, in tal modo limitando il diritto dei dipendenti alla mobilità sul territorio…..ordina al Ministero della Giustizia di trasferire presso gli Uffici Giudiziari di Roma…….;

un sommario scrutinio il ricorso risulta non infondato sotto il profilo del fumus, posto che i ricorrenti, tutti inquadrati in C2, corrono seri rischi di essere scavalcati nella graduatoria di concorso a posti di qualifica immediatamente superiore ( C3), da concorrenti provenienti da posizione subordinata…….Ciò, a tacere della violazione di alcune norme di legge (D.P.R.487/94 e D.lgs. 45/98), è sicuramente in contrasto con il criterio negoziale di correttezza a cui il datore di lavoro non si è certo ispirato, richiedendo a taluni , per l’accesso alla qualifica C2 , non solo l’imprescindibile possesso del titolo di laurea, quanto l’effettuazione di rigorose prove d’accesso….assolutamente ignorate dagli inquadrati in C1, ma quel che è più grave, consentendo a questi la concreta possibilità di scavalcare i primi in ragione del solo requisito di anzianità, peraltro in mansioni che non possono certo essere considerate affini a quelle a cui aspirano ( C3) non foss’altro perchè fra le due posizioni si inseriscono i ricorrenti, non di rado (essi si) chiamati a supplire le assenze ( anche in organico) degli impiegati C3. Come si vede viene operata un’equiparazione di partenza tra posizioni che non risultano equiparabili né sotto il profilo della pratica esperienza, né sotto quello del bagaglio culturale…..” ;

( Ord. n. 383/01 del Tribunale di Potenza del 26.4.2001) “… Ordina al Ministero di procedere all’interpello straordinario per l’assestamento del personale…..; ordina di sospendere temporaneamente al copertura dei suddetti posti fino all’esito della procedura di assestamento.” A tali rilievi critici presenti nei provvedimenti giurisdizionali sopra indicati, si aggiungono, poi, ulteriori osservazioni in ordine agli interventi ministeriali ( nota della Dir.ne Gen.le O.G. n. 152/dg/01 del 28.5.2001, avente ad oggetto ” rideterminazione delle piante organiche del personale amministrativo “ a firma dell’ex direttore generale Franco Ippolito. Lo “ scorrimento” in avanti delle definizioni delle figure professionali, privo di qualsiasi opera di riscontro e selezione delle reali capacità del personale interessato non potrà in nessun modo giovare alla funzionalità e competitività degli uffici giudiziari.

In effetti da tali progressioni generalizzate derivano inappropriate equiparazioni e livellamenti funzionali tra addetti, caratterizzati da supporti conoscitivi e culturali ben distinti e non compatibili. Peraltro la riduzione delle dotazioni organiche relative alle aree A e B sul presupposto di una maggiore innovazione tecnologica, che eviterebbe la ripetizione di attività semplici, evidenzia un approccio meramente teorico dell’intervento ministeriale oltre ad una carenza conoscitiva delle concrete esigenze degli uffici giudiziari. Il risultato di tale disegno determinerà un vuoto quantitativo per i livelli inferiori, qualitativo per quelli superiori, nei quali andrà a confluire personale non qualificato proveniente, peraltro, da altre e generalizzate riqualificazioni (L.312/80), concordate unicamente con la triplice sindacale.

Da tutto ciò ne discenderà un modello organizzativo che porterà ad accentuare le disfunzioni e le deficienze dell’apparato giudiziario, senza invece tener conto, in alcun modo, delle attitudini e delle reali capacità professionali dei dipendenti.

Ritiene questa Associazione più aderente alla realtà operativa degli uffici giudiziari attuare un decentramento, come già previsto in precedenti disegni di legge presentati in passate legislature, attribuendo la competenza in materia di dotazioni organiche alla Corti d’Appello ed alle Procure Generali direttamente coinvolte nella gestione territoriale dei distretti.

Sotto tale profilo è indispensabile modificare la riqualificazione professionale a direttore di cancelleria che dovrà avvenire non più su base nazionale, come originariamente previsto, bensì a livello distrettuale.

Questa Associazione auspica una modifica sostanziale da parte di codesto Ministero a quanto in precedenza voluto e chiede la immediata sospensione della selezione ai sensi dell’art.16 CCNI cosiddetta “ riqualificazione “e in subordine l’ammissione di tutti i funzionari C2 . In particolare si richiede un confronto diretto e costruttivo per lo studio e la risoluzione delle problematiche legate alla professionalità del funzionario direttivo, che nel futuro dovrà essere il diretto destinatario della funzione dirigenziale, inteso nella più ampia accezione ( vedasi a tal proposito il disegno n. 179 presentato al Senato in data 8 giugno 2001 dal Sen. Eufemi ); funzionario che ha nel proprio curriculum un bagaglio culturale notevole ( diploma di laurea in giurisprudenza, abilitazione alla professione forense, masters e corsi di specializzazione post - laurea ) ed ha acquisito sul campo una preziosa esperienza, sia di gestione sia organizzativa.

Roma 16.7.2001

Il Segretario Generale
(Raffaella Micucci )

La Segreteria Nazionale
Luigi Ricciardi
Marco Colzi
Fiorella Mattacola
Francesco Antonazzi
Erminia Vignola