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20/02/2004 - IL PROF. CASSESE SPARA A ZERO SULLE RIQUALIFICAZIONI AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



      Pubblichiamo l'intervento del prof. Sabino Cassese pubblicato sul Corriere della sera del 18/02/2004 che costituisce autorevole avallo alla diffida formalmente presentata dal nostro Sindacato sia al Ministero che alla Funzione Pubblica in data 18/02/2004.

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IL CIRCOLO VIZIOSO DEGLI STATALI
di SABINO CASSESE


      Mentre il ministro per la Funzione pubblica annuncia una riforma del sistema negoziale pubblico e della dirigenza, i sindacati lamentano l'insufficienza delle risorse previste per i rinnovi contrattuali e i dirigenti pubblici proclamano uno sciopero generale, che cosa succede nel pubblico impiego?
      La contrattualizzazione del 1993 ha eliminato leggine e scatti automatici, ma ha consegnato ai sindacati il potere di regolare il rapporto di lavoro pubblico. Sulla carta, questi dovrebbero negoziare con la controparte pubblica.
      Ma il Dipartimento per la Funzione pubblica è stato mutilato e tace; l'agenzia pubblica (l’Aran) è inerte o è aggirata dai governi; i dirigenti pubblici sono stati resi precari, e quindi indeboliti, quando non asserviti; i governi sono alla caccia di consensi e non hanno alcun interesse a tener testa ai sindacati.
      Questi ultimi, a loro volta, hanno ottenuto tanto potere in cambio di promesse di moderazione salariale, in tempi di vacche magre, ma debbono tener conto della pressione della loro base. Hanno, quindi, riscoperto un vecchio sistema, quello delle progressioni cosiddette verticali: nuovi sistemi di classificazione del personale a ogni contratto e passaggi interni soddisfano sia spinte salariali sia aspirazioni di carriera.
      Questo circolo vizioso genera una grande quantità di difetti.
      Gli organici sono ormai una piramide rovesciata, perché in solo pochi anni centinaia di migliaia di dipendenti si sono valsi della cosiddetta mobilità verticale. Si tolgono posti in basso, per spostarli in alto: così la burocrazia invecchia.
      Ai vertici giungono dipendenti senza laurea, per anzianità (più un corso di formazione di tre settimane e una prova all'acqua di rose).
      In molti uffici pubblici le posizioni più alte sono occupate da persone entrate qualche decennio fa senza concorso iniziale, con leggi di favore, come quella sulla occupazione giovanile o quella sui lavori socialmente utili, scavalcando i funzionari entrati per concorso, con la laurea. Il principio del merito, che dovrebbe regolare le carriere, è dimenticato.
      Gli unici che reagiscono a questo andazzo sono la Corte costituzionale e la Corte di cassazione.
      La prima si affanna da anni a spiegare che i cosiddetti concorsi interni o riservati non sono concorsi (ma invano, perché i contratti collettivi non sarebbero - secondo i sindacati - soggetti a controllo di costituzionalità).
      La seconda ha affermato che anche i passaggi interni richiedono selezione sulla base del merito.
      La Ragioneria generale dello Stato dovrebbe farsi sentire, anche perché le progressioni interne finiscono per produrre aggravi di spesa, anche se il numero complessivo dei dipendenti non aumenta.
      Ma anche questo ultimo punto è controverso. Secondo dati Istat, infatti, mentre dal 1993 al 1999 vi è stata una diminuzione di personale del 5 per cento, dal 2000 al 2002 vi sarebbe stato un aumento del 2,7 per cento.
      I dati della Ragioneria arrivano con due o tre anni di ritardo, per cui non si è in grado di compararli con quelli dell'Istat.
      E a questo maggior costo bisognerebbe aggiungere le cosiddette esternalizzazioni, che hanno portato fuori dell'amministrazione pubblica servizi e funzioni, e che costano a loro volta.
      Tutte queste storture producono sclerosi interna, scadimento della qualità dei servizi, quindi crescente sfiducia dei cittadini.
      Si vuole reagire così alla perdita di quota dell'Italia rispetto agli altri Paesi europei?

Corriere della Sera 18-2-04



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ATTO DI DIFFIDA

A.N.FU.GI - UGL
Associazione Nazionale Funzionari Giudiziari aderente all'UGL


Al Ministero della Giustizia
c. a. On. Roberto CASTELLI

Al Ministero della Funzione Pubblica
c.a. Prof. Avv. Luigi MAZZELLA


ATTO DI DIFFIDA ad iniziare le procedure selettive interne per la riqualificazione del personale dell'area C - posizioni economica C3 (Direttore di Cancelleria, Formatore, Comunicatore e Contabile).

L' A.N.FU.GI.- UGL, sindacato rappresentativo della categoria dei Funzionari Giudiziari,
Preso atto

      - della sentenza interpretativa, in data 27 giugno 2003, della Corte d'Appello di Torino, passata in giudicato, con la quale il giudice di secondo grado ha interpretato l'art. 15 del Contratto Collettivo Nazionale nel senso che, per il passaggio di posizione all'interno dell'area, non è consentita la formazione di una graduatoria preselettiva che attribuisca rilievo determinante all'anzianità di servizio.

      - della sentenza n° 30 del 20 gennaio u.s., stessa autorità, con la quale il Giudice si è limitato a dichiarare nulli gli articoli 16, 17, e 18 del Contratto Collettivo Integrativo del 5 aprile 2000 ed i relativi bandi del 19 febbraio 2001, per l'accesso alla posizione economica C3, applicando i principi di diritto affermati con la sentenza del 27 giugno 2003, passata in giudicato, ritenendo fondata l'eccezione di nullità del contratto integrativo e dei bandi di concorso per contrasto con il contratto collettivo nazionale per le seguenti motivazioni: " Il contratto integrativo non è affatto una fonte pattizia di eguale rilevanza rispetto al contratto collettivo. L'affermazione (del Giudice di primo grado) urta, infatti, con il preciso disposto dell'art. 40 del d.lgs. 165/01 che introduce una precisa gerarchia tra le fonti, stabilendo che la contrattazione integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali tra i soggetti e con le procedure negoziali che quest'ultimi prevedono; (…) le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere, in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali (…) le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate";

Considerato

      - il parere reso dall'Avvocatura Generale al Ministero dell'Economia e Finanze, in data 4 luglio 2002, che, nel richiamare i principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze n° 1/99, 218/99, 194/02), ha affermato come "il ricorso a sistemi diversi dal concorso pubblico (regola contenuta nell'art. 90 della Costituzione) può apparire ammissibile a condizione che si fissino "criteri selettivi o verifiche attitudinali" adatte a favorire l'accertamento della idoneità dei candidati……..". che "il contemperamento delle regole del concorso pubblico con l'opportunità di consentire ai dipendenti, già in servizio, qualche avanzamento, appare legittimare l'uso di concorsi interni o di corsi di riqualificazione solo quando vengano rispettati taluni criteri enunciati dalla sentenza della Corte Costituzionale quali:
a) la individuazione e determinazione, anche numerica, dell'organico dell'Amministrazione per ciascuna delle fasce funzionali o dei livelli retribuitivi nell'ambito di ogni area funzionale che dovranno rispondere non alla volontà di soddisfare le aspettative di carriera del personale in servizio ma alla necessità di soddisfare le esigenze effettive ed oggettive dell'Amministrazione;
b) La copertura dei posti risultanti scoperti da realizzare, in percentuale maggiore, attraverso pubblico concorso, destinando ai meccanismi riservati al personale, già in servizio, una percentuale inferiore, consentendo, peraltro, l'accesso a tali ultimi meccanismi ai dipendenti che siano stati utilizzati in mansioni superiori alla qualifica posseduta o che posseggano il titolo richiesto per l'accesso alla qualifica superiore di cui trattasi, escludendo quindi la considerazione prevalente dell'anzianità di servizio…..….
c) L'accertamento ed il miglioramento delle capacità tecnico-professionali attraverso procedure di riqualificazione (corsi ed esami) specificatamente occorrenti per la qualifica superiore cui il dipendente aspira.
In mancanza di tali presupposti le procedure di riqualificazione dovranno essere annullate per evitare il rischio di impugnazione da parte di soggetti esclusi o contro interessati, con conseguente responsabilità di chi abbia promosso o completato procedure non conformi a criteri sopraindicati che costituiscono il limite, non superabile, per consentire sistemi alternativi al concorso pubblico.
Il rischio (in taluni casi già concretatosi) della declaratoria di nullità delle clausole di contratti integrativi che prevedano una procedura di riqualificazione,
oltre il limite dei criteri sopraindicati, non può essere bilanciato dalle aspettative di avanzamento di carriera creata nel personale dipendente, perché tale aspettativa si fonderebbe su clausole nulle, e per ciò prive di effetto, per contrasto con norme inderogabili (quella dell'accesso ai pubblici impieghi per concorso pubblico e quelle che solo eccezionalmente con criteri rigorosi consentano l'utilizzo di procedure diverse).
Tutto ciò premesso, nelle procedure selettive interne, non potrà darsi preponderante rilevanza alla anzianità di servizio anziché ai titoli ed alle capacità professionali manifestate, nel già realizzato svolgimento di mansioni superiori, e l' organizzazione dei corsi di riqualificazione dovrà essere improntata ad una specifica preparazione alle qualifiche cui sono state preordinati…..

Rilevato

      Il cospicuo contenzioso, ancora in atto, che ha ad oggetto la richiesta di nullità del contratto integrativo del 5 aprile del 2000 e che ha determinato, in via d'urgenza, l'ammissione con riserva dei ricorrenti alle procedure selettive impugnate.

Rilevato che

L'accordo Parte pubblica -Sindacati del 14 ottobre 2003:

1. ha riconfermato, nelle riqualificazioni alla posizione economica C3, sic et simpliciter la procedura selettiva per i passaggi all'interno delle aree professionali prevista dal C.C.I. 5.4.2000;
2. ha ignorato le pronunce del giudice ordinario nella materia de qua;
3. non vieta espressamente "il doppio salto" in quanto consente all'art. 3, punto b, ai dipendenti, in posizione economica C1, l' esercizio di un diritto di opzione per partecipare ad un percorso formativo per l'inquadramento in una posizione economica immediatamente superiore. Il che dimostra che nell'ipotesi in cui vi siano un numero di partecipanti, in posizione economica C2, inferiore rispetto al numero di posti C3 da coprire, i colleghi C1, che mantenessero ferma la propria volontà di parteciparvi, verrebbero legittimati dall'accordo al "doppio salto", espressamente vietato dal giudice delle Leggi. L'art. 2 dell'accordo rappresenta un mera clausola di salvaguardia che riconferma, peraltro, la determinazione Ministeriale del 15 aprile 2002 con la quale veniva stabilito che "il candidato inquadrato nella posizione economica superiore avrà in ogni caso la precedenza." E' il caso di sottolineare che il divieto del doppio salto non è un problema di numero di partecipanti bensì un divieto giuridico di inquadramento;
4. ha, soltanto, rinviato il c.d. "doppio salto" per non aver previsto alcun sbarramento concreto per le future riqualificazioni alla posizione economica C3, che paradossalmente potrebbe proiettare ai vertici, per il noto criterio dell'anzianità di servizio, il personale C1 riqualificato, in quest'ultima tornata, alla posizione economica C2; l'esclusione dei C1, appare soltanto virtuale se si considera che a seguito della riqualificazione da C1 a C2 tutto il personale che transiterà nella nuova e superiore qualifica avrà dalla sua uno strumento che precluderà agli odierni istanti qualsiasi chance di avanzamento di carriera, per le prossime riqualificazioni interne per l'acquisizione della posizione economica C3, stante il peso schiacciante dell'anzianità di servizio che l'Amministrazione continua ad anteporre a tutti gli altri criteri indicatori di professionalità.
5. ha disatteso i principi ineludibili della Corte Costituzionale;
6. ha disapplicato l'atto di indirizzo (circolare Frattini 8 agosto 2002) che il Ministero della Funzione Pubblica ha inviato all'ARAN ed alle Amministrazioni interessate alle procedure di riqualificazione del personale;
7. ha ritenuto valide le graduatorie relative ai bandi di concorso del 2002 sulla base dei criteri più volte censurati, senza prevedere nemmeno la possibilità di rideterminare i punteggi sulla base dei nuovi titoli, medio tempore, acquisiti dal personale e senza, neanche, riaprire i termini per la partecipazione a favore di coloro che, inizialmente non interessati alla prima procedura selettiva, potrebbero, a ben tre anni di tempo, vantare un interesse sopravvenuto.
8. ha confermato la validità di un sistema di selezione che consentiva la presentazione di due domande di partecipazione a due distinti percorsi formativi per poi limitare, mediante opzione, nella successiva fase della pubblicazione delle graduatorie, la scelta di un solo percorso per coloro che si fossero utilmente collocati in graduatoria. E' palese che siffatto modus operandi, altera notevolmente la trasparenza della procedura concorsuale. In particolare viene attenuata l'alea (il rischio insito in un ogni procedura concorsuale) del numero dei partecipanti alla selezione, che nel caso de quo riveste un'importanza notevole considerato che l'inserimento utile in una graduatoria preselettiva (non prevista dalla fonte negoziale primaria) determina l'ammissione al corso. In particolare si potrebbe verificare la non remota ipotesi di pilotare la scelta del percorso formativo per garantire l'ammissione di determinate persone. In via esemplificativa l'ultimo degli ammessi, nella graduatoria per direttore di cancelleria C3, optando per l'atro corso (es. formatore), potrebbe consentire (favorire), la partecipazione del primo dei non ammessi al corso per Direttore di Cancelleria, altrimenti escluso.
9. ha violato le regole più elementari di imparzialità e trasparenza della procedura selettiva, per aver alterato le regole del concorso. Invero, se per la partecipazione ad un concorso il candidato non ha alcun diritto di conoscere il numero dei partecipanti, per il caso in esame l'esistenza di graduatorie stilate e pubblicate nel 2002, determina sicuramente un precedente che consente a taluni di indirizzare l'opzione (art. 3) là dove la posizione acquisita rispetto ad altri concorrenti, nella precedente graduatoria, si palesa più favorevole scegliendosi il percorso formativo dove la chance si è concretizzata in un diritto soggettivo per effetto di una graduatoria preselettiva (non prevista dal C.C.N.L.) che non consente a tutti di confrontarsi in un ragionevole, razionale confronto sulle capacità professionali.

Preso atto

      che il Giudice del lavoro di Lecce, in data 5 febbraio 2004, ha sospeso l'efficacia della circolare n° 103/6/1261TM/I(A) di codesto Ministero nella parte in cui "pone l'obbligo di esercitare l'opzione, art. 3 dell'accordo 124/10/03, effettuando la scelta di un'unica procedura di riqualificazione tra quelle per le quali hanno presentato domanda di ammissione". Nella specie "l'art. 3 non precisa affatto che tale opzione debba avvenire prima della redazione delle graduatorie di ammissione ai percorsi formativi, come invece ritenuto nella circolare ministeriale del 28 novembre 2003. Conclusivamente la circolare in esame, con la quale si chiede ai ricorrenti di optare per uno dei percorsi formativi per i quali hanno presentato domanda, appare illegittima per contrasto all'accordo del 14 ottobre 2003.

Considerato che

      l'accordo 14 ottobre 2003 ha confermato la validità del plesso contrattuale integrativo, 5 aprile 2000, dichiarato nullo con sentenza passata in giudicato (Corte d'Appello di Torino 27 giugno 2003) e che la nullità dell'atto presupposto determina necessariamente la nullità dell'atto conseguenziale

CHIEDE

1. Di sospendere immediatamente i percorsi di riqualificazione per l'area C, provvedendo a riconvocare i sindacati allo scopo di rinegoziare i criteri selettivi in aderenza ai principi stabiliti dalla Corte Costituzionale e della circolare del Ministro FRATTINI dell'8 agosto 2002.
2. Che nella riunione del 18 febbraio prossimo Parte pubblica, in assenza di Sigle sindacali che possano rappresentare e tutelare gli interessi delle figure apicali (C2), si adoperi perché qualsiasi accordo tenga in considerazione le legittime aspettative dei Funzionari.