A.N.FU.GI. - FUNZIONARI STATALI Aderente alla UGL - ANDCD
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  colletivi e individuali dei Funzionari Statali
 
16/12/2002 - INIZIATIVE POLITICO-ISTITUZIONALI PER LA VICEDIRIGENZA

     Pubblichiamo le iniziative politico-istituzionali assunte di recente dall'Associazione per la definitiva attuazione della Vicedirigenza.


ROMA 16/12/2002

IL SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Vincenzo De Nictolis

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A.N.Fu.Gi. – Funzionari Statali
Aderente alle UGL- ANDCD

All’ On. Ignazio LA RUSSA

Oggetto: Emendamento alla Legge Finanziaria

Si introduca il presente articolo:

     La Vicedirigenza ha decorrenza giuridica dalla tornata contrattuale attualmente in corso. Il Contratto Collettivo, in fase di approvazione, darà atto della nuova area contrattuale. Il personale, individuato dall’art. 17 bis D.Lvo 165/01, assume la qualifica di vicedirigente con le funzioni attualmente ricompresse nelle figure di appartenenza, senza che da tale nuovo inquadramento derivi alcun onere finanziario.
     Il successivo Contratto Collettivo disciplinerà specificamente le mansioni e l’aspetto economico”.

Dr. Piero MUSCARNERA
Dr. Mario SERRAINO

(Componenti la Segreteria Nazionale)


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A.N.Fu.Gi. – Funzionari Statali
Aderente alle UGL- ANDCD

All’ On. Ignazio LA RUSSA

INTERPELLANZA PARLAMENTARE



Oggetto: art: 17 bis D.Lvo 165/2001 – Vicedirigenza.

     A quattro mesi dell’entrata in vigore della L. 145/02, che ha istituito l’area contrattuale della Vicedirigenza, manca l’atto di indirizzo del Ministro della Funzione Pubblica all’ARAN, per il riconoscimento giuridico della figura del Vicedirigente.
     Tale ingiustificato ritardo sembrerebbe imputabile ad una presunta non facile interpretazione dell’art. 17 bis relativamente al momento di decorrenza giuridica ed economica della nuova area contrattuale.
     Considerata la volontà del Legislatore di rinviare alla Contrattazione Collettiva, successiva all’entrata in vigore della Legge, la sola disciplina economica della nuova e separata area contrattuale

SI CHIEDE

     di voler , l’attuale compagine governativa, adottare un provvedimento di interpretazione autentica dell’art. 17 bis al fine di rimuovere ogni sorta di pretesto ed eventuali ritardi, che alla luce della norma, in vigore dall’8 agosto c.a., non appaiono giustificati.

Dr. Piero MUSCARNERA
Dr. Mario SERRAINO

(Componenti la Segreteria Nazionale)


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A.N.Fu.Gi. – Funzionari Statali
Aderente alle UGL- ANDCD

Al Vice Presidente del Consiglio dei Ministri
On. Gianfranco FINI

Al Ministro della Funzione Pubblica
Prof. Avv. Luigi MAZZELLA

Al Sottosegretario del Ministero della Funzione Pubblica
Sen. Learco SAPORITO

Capo Gruppo AN alla Camera
On. Ignazio LA RUSSA



           Nell’esprimere immensa gratitudine per la posizione assunta in merito all’iter che ha portato all’approvazione della L. 145/02, che all’art. 17 bis contempla l’istituto della vice dirigenza, appare necessario rendere visibili alcune circostanze che sembrano ritardare, ed in alcuni casi far riemergere, l’arroganza delle categorie sindacali che da sempre hanno osteggiato la riforma della dirigenza pubblica.

     Questa Associazione, a seguito dell’impegno assunto dalla maggioranza di Governo - si ricordano gli interventi dell’On. Carrara che alla Camera, in data 23 gennaio 2002, ha parafrasato l’istituzione della vice dirigenza “quale atto di giustizia per riconoscere al personale il proprio ruolo, le proprie funzioni e sottrarlo finalmente dai condizionamenti che possono venire dal grande alveo dell’area sindacale che rappresenta una moltitudine di impiegati che non condividono gli interessi, e per altro neanche li conoscono, di questi funzionari dello Stato”; dell’On. Oricchio che ribadiva “ l’istituzione della vice dirigenza, che rivendichiamo allo schieramento del centro-destra, mi pare dia finalmente, dopo lustri ed anni, dignità ad una serie di funzionari che rientrano nelle categorie C2 e C3 e che venivano fagocitati all’interno della contrattazione collettiva dai sindacati maggiormente rappresentativi”; i continui interventi del Sottosegretario alla Funzione Pubblica Sen. Saporito che, nelle varie fasi dell’iter legislativo, ha dovuto e saputo contrastare le posizioni delegittimanti assunte da una sinistra sempre più sindacalizzata e poco progressista; il lavoro svolto dall’On. Gianfranco FINI costantemente proiettato al mantenimento dell’originaria formulazione della norma; i continui interventi sul Ministro FRATTINI perché superasse le interferenze sindacali e soprattutto aggirasse il parere negativo della V Commissione Bilancio per l’aggravio che il riconoscimento economico avrebbe avuto sulle Finanze dello Stato - ha ritenuto opportuno tenere dei convegni, indire assemblee per valorizzare e diffondere gli interventi che la compagine governativa ha fermamente posto in essere per il raggiungimento dell’obiettivo auspicato.

     L’entrata in vigore, l’8 agosto c.a., della L. 145/2002 ha finalmente riconosciuto la professionalità dei Funzionari pubblici.

     Oggi, a quattro mesi dall’approvazione della legge, tuttavia manca l’atto di indirizzo (previsto dall’art. 17 bis) del Ministro per la Funzione Pubblica all’ARAN per il riconoscimento giuridico della nuova ed autonoma area contrattuale. Tale ingiustificato ritardo sembrerebbe imputabile ad una non facile interpretazione dell’art. 17 bis relativamente al momento di decorrenza giuridica ed economica della nuova area contrattuale. Tale situazione di stallo potrebbe essere superata da un’interpretazione autentica del predetto articolo che, conformemente alla volontà del Legislatore di rinviare alla Contrattazione collettiva successiva all’entrata in vigore della Legge solo la disciplina economica dell’area contrattuale, consentirebbe di rimuovere ogni pretesto ed eventuali ritardi per riconoscimento giuridico del Vicedirigente sin dal Contratto in fase di ultimazione.

     Con la recente nomina del Ministro MAZZELLA, quest’Associazione auspica un deciso intervento in tal senso al fine di dare immediata attuazione, sul piano giuridico, alla figura del Vice dirigente.

     Tuttavia episodi recenti fanno emergere ritardi che appaiono ingiustificati.

     In via esemplificativa , il 21 novembre, presso il Ministero della Giustizia, è stato concluso un accordo, la cui valenza giuridica è tutta da dimostrare, che per la necessità di spendere circa 80.000.000 (ottanta milioni) di euro, relativi al Fondo Unico di Amministrazione, ha spinto i sindacati ed, in maniera sconsiderata, Parte Pubblica a concordare una ripartizione delle risorse economiche alquanto scandalosa.

     Con tale accordo (vale la pena di verificare i profili dei sindacalisti firmatari tutti appartenenti alle posizioni economiche beneficiare dell’accordo) sono state create delle figure professionali (1500 Cancellieri posizioni B3 super ; 100 Cancellieri Informatici C1 super; e 100 Cancellieri C1 Contabili Super) ed aumentate le relative indennità novellando un contratto già scaduto. Paradossalmente nessuna determinazione, per l’assenza di rappresentanti al tavolo delle trattative, è stata assunta nei confronti di chi da anni dirige gli Uffici, si assume la responsabilità dei risultati, rappresenta all’esterno l’Amministrazione pur prevedendo le norme contrattuali la possibilità di riconoscere ai Funzionari, in ragione delle funzioni svolte, un incremento economico ricompreso tra i i 1000 e 2500 euro annui (posizioni organizzative). L’impossibilità di contrattare tali posizioni ne hanno reso alquanto vana la previsione contrattuale.

     In particolare, sembra che la linea di Governo venga snaturata e aggirata da Dirigenti che, nelle fasi della contrattazione decentrata e nell’adozione di provvedimenti amministrativi prodromici all’attuazione della volontà del Legislatore, appaino non in perfetta sintonia con la politica dell’Esecutivo, il tutto creando notevoli difficoltà a chi, come quest’Associazione, si impegna quotidianamente in un’attività di proselitismo e di indirizzo politico volta a diffondere capillarmente l’impegno profuso dalla maggioranza di Governo sulla riforma della Pubblica Amministrazione.

     Del resto quale Sigla Sindacale avrebbe interesse a coltivare le aspettative dei Funzionari se nessuna di esse li rappresenta e tutela nelle varie fasi negoziali?

     Si potrebbe pensare che dovrebbe essere Parte Pubblica a tutelarli, per il dovere di investire sulla crescita professionale di coloro i quali costituiscono le figure apicali dell’ Amministrazione, su cui decisamente puntare per migliorarne l’efficienza.

     Niente di tutto questo.

     In tale contesto viene totalmente disattesa la circolare FRATTINI, dell’agosto 2002, che al punto 11 rubricato “professionisti e dipendenti”, prevede la valorizzazione, anche ai fini retribuitivi, dei Quadri direttivi e Funzionari laureati della P.A.

      Pertanto, non solo le sigle maggiormente rappresentative si guardano bene dal tutelare i Funzionari, spesso controparte nelle varie vertenze sindacali coltivate a tutela dei loro associati (numericamente superiori), ma vi è di più l’Amministrazione non assume diligentemente la tutela dei propri Quadri ed acconsente che il destino professionali degli stessi sia lasciato decadere a vantaggio delle figure medio/basse le cui prerogative vengono assicurate dalle forti pressioni della Triplice che ricorre sovente alla minaccia dello sciopero quale arma di ricatto.

     A sanare la posizione dei Vicedirigenti, laddove continuasse l’inerzia dell’Amministrazione, è sovvenuta (in data 23 ottobre) una recente sentenza del Tribunale di Lodi che ha, per la prima volta, riconosciuto la figura del Quadro nella Pubblica Amministrazione, colmando quella lacuna dolosa che persisteva nell’ordinamento professionale a seguito dell’entrata in vigore del D.L.vo 29/93, che ha sancito la privatizzazione del rapporto di Pubblico impiego.

      Il dolo è comprovato dalla posizione assunta dai sindacati che non hanno mai voluto riconoscere l’estensione dell’art. 2095 c.c. (che dispone la ripartizione dei prestatori di lavoro subordinato nelle quattro categorie degli operai, impiegati, quadri e dirigenti) al pubblico impiego perché avrebbe gratificato i Funzionari Pubblici. Ne è riprova “l’ipotesi di accordo sottoscritto il 27 aprile 2001 relativo all’interpretazione autentica, ex art. 68 del dlgs 29/93, dell’art. 13 del CCNL 1998/2002 del 16 febbraio 1999” con cui la UIL in un articolo unico ha determinato:
1. l’art. 13 del CCNL – Comparto Ministeri – del 16/2/1999 è confermato nella sua attuale formulazione che non prevede la categoria del Quadro, a motivo del fatto che, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n° 29/93, la disciplina speciale prevista nel pubblico impiego per i dipendenti che in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico-scientifici e di ricerca, consente alle parti di non procedere all’automatica trasposizione della legge n: 190 del 1985 nel sistema classificatorio pubblico.
2. E’ altresì confermata la disciplina speciale prevista nell’ambito dell’area C per il personale di cui al comma 1 dagli artt. 13 e 18 e seguenti del CCNL 16 febbraio 1999.


     Si ricordi, ancora, che la chiusura sindacale verso il riconoscimento delle professionalità apicali ha la sua origine durante il Governo di Centro sinistra. Nella specie, l’allora consulente del Ministero del Lavoro, dr. D’ANTONA, barbaramente ucciso, aveva previsto la creazione del Quadro nel Pubblico Impiego osteggiata prima e poi resa vana dalle Sigle sindacali maggiormente rappresentative.

     Ne è riprova l’intervento alla Camera in data 21 gennaio 2001, del Ministro della Funzione Pubblica, On Franco FRATTINI:

      “…… Ebbene, credo che ricondurre l’area della Vicedirigenza ad un quadro di regole, facendo salva la disciplina contrattuale, non neghi però rilevanza alle situazioni di molti lavoratori che esercitano sicuramente funzioni surrogatorie e supplenti rispetto a quelle della dirigenza; credo che sia importante tenere conto di quelle funzioni ed attività svolte dai lavoratori, cui va detto con onestà, dai banchi dell’opposizione, io stesso avevo dato ascolto, traducendo quelle istanze in emendamenti
     Ebbene, una volta che, dall’opposizione mi trovo a rivestire un incarico di Governo, non dimentico che in quel tempo avevo condiviso tali istanze e credo sia mio dovere cercarle di tradurle in una formula che non sia ingiustificatamente invasiva dell’ambito contrattuale, ma sia totalmente negativa, come i colleghi dell’opposizione, unitamente a qualche OO.SS. ci chiedevano.”


     E’ palmare che le previsioni negative sull’esistenza del Quadro nel Pubblico Impiego auspicate dalle sigle Sindacali (fra tutti la UIL) erano del tutto infondate ed ingiustificate stante l’entrata in vigore della legge 145/02, che istituisce l’area della Vicedirigenza, e dalle prime pronunce giurisprudenziali che portano al riconoscimento, anche retroattivo, della figura del Quadro nell’Amministrazione Pubblica.

     Il ricorso al Giudice del Lavoro rappresenta per quest’Associazione l’estrema ratio cui ricorrere per ottenere il riconoscimento dovuto a tutti i Funzionari Pubblici.

     A tal proposito si rammenda che quest’associazione ha coltivato nelle varie sedi competenti un nutrito contenzioso avverso le procedure di riqualificazione del Personale del Ministero della Giustizia. Tale riqualificazione professionale, le cui regole erano contenute nel Contratto Collettivo Integrativo siglato dall’ARAN e dalle sigle Sindacali maggiormente rappresentative durante il Governo di Centro sinistra avrebbe proiettato ai vertici (posizione economiche C3) dell’Amministrazione il personale più anziano ma privo di titoli culturali (Laurea, Abilitazioni alle libere professioni) e di comprovata esperienza di direzione degli Uffici. Peculiarità, queste, proprio di quei Funzionari che per gli aberranti criteri di riqualificazione venivano scavalcati dai dipendenti in posizione economiche inferiori (C1). In sostanza coloro i quali erano stati i controllati e obtorto collo avevano dovuto adeguarsi alle direttive innovative dei Funzionari (tutti laureati e vincitori di un concorso pubblico esterno con tre prove superate) rischiavano di divenire i controllori dell’azione amministrativa con evidente mortificazione e demotivazione dei Funzionari, possibili destinatari di danno biologico. A seguito dell’enorme contenzioso, si è riusciti a bloccare il contorto ed iniquo meccanismo che premiava in maniera indiscriminata l’anzianità di servizio a scapito dei titoli e dell’esperienza professionale di direzione. Principi che il Giudice delle Leggi con la sentenza 194/2002 ha ritenuto di evidenziare dichiarando l’illegittimità costituzionale di una analoga procedura di riqualificazione adottata dal Ministero delle Finanze.

Aspettative

     Ci si augura che questo Governo non ceda alle posizioni dei sindacati maggiori che resisi conto dell'importanza della riforma, tentano in tutti i modi (dopo averne ostacolato i lavori parlamentari) di vanificarne gli effetti.
     Si sottolinea che soltanto l’attuale maggioranza ha ridato dignità professionale ad una classe di lavoratori, da tempo svilita ed appiattita da sindacati portatori di interessi di altri dipendenti della P.A., attraverso l'istituzione della vicedirigenza che riconosce ed attribuisce ai lavoratori apicali funzioni e prerogative proprie.

     Cedere alle pressioni dei grossi sindacati, che fino a ieri hanno avversato la legge della vicedirigenza e che oggi pretendono di riceverne i frutti, significa snaturare e vanificare gli effetti di una riforma giusta ed epocale che avvicina la nostra P.A. a quella degli altri Paesi europei.
     Le premesse che hanno rappresentato la base della creazione di questa nuova area muovono verso una P.A. più snella che, attraverso il recupero delle capacità professionali di coloro che giornalmente rappresentano all'esterno la P.A. e sostituiscono il dirigente nei periodi di sua assenza, utilizza a pieno il proprio personale e crea un bacino per la futura classe dirigenziale.

     La legge 145/02 rappresenta un momento storico di particolare importanza ed il primo passo verso l'equiparazione pubblico-privato che consentirà una maggiore incisività e produttività dell'apparato burocratico.

     Questa Associazione auspica che il Dipartimento della Funzione Pubblica crei, attraverso direttive all'ARAN, quegli sbarramenti che non consentiranno ai sindacati maggiori di poter, in sede contrattuale, vanificare gli effetti della riforma mediante la realizzazione di quei tentativi, oggi posti in essere, che intendono snaturare l’istituto della vicedirigenza tramutandolo in semplice creazione di ulteriore posizione economica e riconducendolo all’interno dei contratti collettivi nazionali previsti per tutti gli altri pubblici dipendenti.

     Risulta estremamente indispensabile dare seguito all'impegno assunto in sede legislativa, e chiarito anche in interviste e convegni, che assegna alla vicedirigenza una separata area contrattuale (analogamente alla Dirigenza) con immediata applicazione degli effetti giuridici e rinvio di quelli economici al prossimo biennio.

     E' indispensabile tale precisazione in quanto, ai sensi dell'art. 43, 1° comma d. lgs. 165/01, alla relativa contrattazione parteciperanno soltanto quei sindacati che dimostreranno di essere rappresentativi all'interno dell'area della vicedirigenza.
     Si chiarisce meglio che l'art. 43, 1° comma recita: "l'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5%... ".

     E' indubbio che il legislatore, non avendo accorpato le due ipotesi "comparto/area", bensì distinto le stesse "comparto o area", abbia voluto creare una evidente differenza nell'ipotesi di esistenza dell'area.

     La dizione “area", pertanto, è da considerarsi disposizione speciale che necessariamente prevale su quella sussidiaria e generale "comparto". Soltanto ove non esista una separata area la percentuale dovrà calcolarsi all'interno del comparto.

     Si ritiene che queste riflessioni abbiano una valenza fondamentale per una corretta applicazione del dettato normativo che epura, automaticamente, dal tavolo delle trattative coloro che oggi pretendono dettare criteri e condizioni al solo fine di assicurarsi un futuro inquadramento in questa nuova figura professionale.

Conclusioni

     Sulla base delle considerazioni espresse si richiede l’emanazione di una direttiva che richiami l’attenzione dell’A.R.A.N. sui seguenti principi imprescindibili:

     a) la Vicedirigenza è un'area contrattuale autonoma;
     b) possono sedersi al tavolo delle trattative soltanto coloro i quali risultino possedere, nell'ambito di questa nuova area, la percentuale richiesta dal d. lgs. 165/01;
     c) la contrattazione del pubblico impiego in corso si limiti a dare atto dell'avvenuta istituzione, con legge, della figura professionale del Vicedirigente, rinviandone la disciplina al relativo contratto;
     d) la parte giuridica dell'art. 17 bis d.lgs. 165/01 decorre dalla data di entrata in vigore della L. 145/02;
     e) la parte economica avrà decorrenza dal prossimo biennio.



     Con l’auspicio che le richieste testè riportate possono trovare accoglimento, inviamo cordiali saluti.

ROMA 12/12/2002



La Segreteria Nazionale

D.ssa Raffaella MICUCCI
Dr. Vincenzo DE NICTOLIS
D.ssa Luciana CENCI
Dr. Piero MUSCARNERA
Dr. Mario SERRAINO


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