A.N.FU.GI. - FUNZIONARI STATALI Aderente alla UGL / STATALI

 
14/05/2004 - COMMISSIONE PARITETICA
(riunione del 13/05/2004)



      La Commissione Paritetica presso l'ARAN si è riunita giovedì 13.5.2004 per discutere i seguenti punti all'O.d.G.:

      Verifica della disciplina dell'area della vice-dirigenza;

      Verifica della disciplina dell'area professionisti.

      Per quanto riguarda l'area dei professionisti la maggior parte delle OO.SS. si è riportata alle conclusioni contenute negli atti di una Commissione precedente che ha studiato in maniera approfondita l'argomento , in particolare sono stati individuati i requisiti professionali:

- Abilitazione e/o iscrizione all'Albo;
- Attività tecnico- scientifica e di ricerca;
- Effettivo svolgimento delle attività.

      La Ugl/STATALI condivide la disciplina già elaborata dalla Commissione, ma rileva il suo dissenso sul parametro dell'effettivo svolgimento delle attività anche quando, in caso di mobilità, di riforma o di liquidazione di enti o amministrazioni, un lavoratore seppur proveniente da profilo "specialistico" sia transitato in altre amministrazioni dove, pur mantenendo il profilo di origine sia stato in realtà assegnato a compiti completamente diversi.
      Infatti sarebbe un caso di esclusione dall'appartenenza all'area iniquo.
      Per quanto riguarda la verifica della disciplina dell'area della vice-dirigenza si sono dichiarate favorevoli la Cisal-Intesa ed altre OO.SS. minoritarie, mentre sono contrarie assolutamente la CGIL, la UIL ,la R.d.B.,la CISL è possibilista.

      La UGL/STATALI HA DICHIARATO QUANTO SEGUE:
      Nel quadro del processo di privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti della P.A. la riforma del sistema classificatorio del personale del Comparto Ministeri costituisce uno strumento di grande innovazione ai fini di una gestione del personale più snella e flessibile.In questo contesto la emanazione della L. 145/02 si pone come una pietra miliare di un percorso che offre ampia valorizzazione alle professionalità esistenti.
      I requisiti soggettivi, come sappiamo sono: possesso del diploma di laurea, appartenenza alle posizioni C2e C3 oppure all'ex VIII° e IX° livello del precedente ordinamento (in prima applicazione della norma è ammesso anche il personale non laureato ma vincitore del concorso per l'ex carriera direttiva o speciale), aver maturato complessivamente 5 anni di anzianità - " dies a quo è naturalmente dalla data di entrata in vigore della L.145/02.
      In tale dettato normativo è chiaro l'intento del legislatore di voler creare nel Comparto Ministeri " l'area Quadri " in analogia alla normativa sul rapporto di lavoro privato.
      Di notevole interesse a tale proposito è la sentenza del Tribunale del Lavoro di Lodi del 20.2.03 che ha ritenuto "applicabile immediatamente anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A. la L.190/85" ( che ha introdotto la categoria dei Quadri nel settore privato ).
      Inoltre la classificazione del personale dipendente nelle quattro categorie: operaio, impiegato, quadro, dirigente, delineato dall'art.2095 c.c. costituisce uno degli elementi essenziali del lavoro privato , in assenza del quale il processo di privatizzazione del pubblico impiego non si può dire completato. Pertanto tale classificazione è divenuta inderogabile per la contrattazione collettiva e l'introduzione di "un'area intermedia "è da ritenere una scelta obbligata.
      Infine appare evidente che l'introduzione nel sistema classificatorio dell'area della vice-dirigenza, in cui debbono confluire i dipendenti pubblici appartenenti alle posizioni C2 e C3, sarà in definitiva la risoluzione naturale delle problematiche scaturite dalle procedure di riqualificazione per le posizioni C3 ,soprattutto per alcuni Ministeri come Economia e Giustizia, che hanno determinato una battuta di arresto di tutte le procedure di riqualificazione impedendo a migliaia di lavoratori dipendenti uno sviluppo professionale, infatti si potrebbero di nuovo avviare le procedure per i percorsi formativi e consentire a tutto il personale una progressione in avanti.
      Per quanto riguarda i tempi di applicazione della normativa sulla vice-dirigenza,l'art.10 della L. 145/02 ha disposto l'applicazione " a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso ", sarebbe auspicabile un'applicazione immediata nel prossimo biennio economico.

QUESTA E' STATA LA MIA RELAZIONE ORA L'ARAN HA CHIESTO 15 GIORNI DI TEMPO PER VALUTARE LE PROPOSTE.

UN SALUTO CORDIALE A TUTTI
Raffaella Micucci
(Roma, 14 Maggio 2004)