|  |  |  |  | A.N.FU.GI. - FUNZIONARI STATALI Aderente alla UGL / STATALI
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07/12/2007 - DISEGNO DI LEGGE SULLE NORME IN MATERIA DI DIRIGENZA PUBBLICA
L’UGL è stata convocata in Funzione Pubblica per esaminare il Disegno di Legge sulle norme in materia di Dirigenza Pubblica, si tratta della famosa modifica del D.Lgs.vo 30 marzo 2001, n. 165, all’art. 7 leggiamo che viene modificata la legge sulla Vicedirigenza, inutile dire che riteniamo inammissibile tale modifica dal momento che la riforma della P.A. iniziata con la legge n. 145/02 viene completamente snaturata, perché viene eliminato il diritto all’inquadramento per il personale appartenente alla posizione economica C2 e C3, con cinque anni di anzianità previsto dall’art. 17 – bis, introducendo una nuova qualificazione come posizione elevata dell’area C (ora non esiste più l’area C bensì la terza area), la cui disciplina è demandata alla contrattazione collettiva, quindi la Vicedirigenza viene ridotta ad un semplice sviluppo economico con totale eliminazione dell’area separata introdotta dalla Legge 168/05. Inoltre, manca l’indicazione imprescindibile del titolo di studio: il diploma di laurea era il requisito soggettivo necessario per la partecipazione ai concorsi pubblici in cui sono risultati vincitori i destinatari della Legge sulla Vicedirigenza ancora vigente, si determina così la lesione dell’art. 35 della Costituzione in cui si stabilisce che lo Stato “cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori” infine, viene stabilito il criterio di accesso a tale posizione tramite procedure selettive che dovranno essere individuate dalla contrattazione collettiva.
Pertanto questa O.S. riteiene che le modifiche all’art. 17 bis debbano essere annullate dando immediatamente attuazione alla Legge 145/02.
La Vicedirigenza esiste ancora ma dovremo continuare a combattere la nostra battaglia, siamo pronti a proclamare lo stato di agitazione di tutti i funzionari.
Ricordo a tutti che abbiamo iniziato a depositare i ricorsi contro il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, che non contempla l’area separata della Vicedirigenza.
Per ulteriori chiarimenti ed adesioni potete contattare la Federazione Nazionale: 335/8391325.
Di Seguito il testo dell’art. 7, contenuto nel DDL.
D.D.L. NORME IN MATERIA DI DIRIGENZA PUBBLICA
Art. 7
(Norme in materia di delega di funzioni dirigenziali e di vicedirigenza) 1. Il comma 1-bis dell’articolo 17, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente: «1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio o per la realizzazione di specifici progetti, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidati. I contratti collettivi di comparto determinano i criteri e le modalità per la definizione degli istituti retributivi diretti a remunerare l’attribuzione e l’esercizio delle deleghe, nonché l’eventuale, temporaneo, esercizio di funzioni di reggenza di posizione dirigenziale vacante. Non si applica, in ogni caso, l’articolo 2103 del codice civile». 2. L’articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente: «Articolo 17-bis (Vicedirigenza) 1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina la definizione della vicedirigenza come posizione più elevata dell’area funzionale C, alla quale si accede attraverso specifiche procedure selettive, che tengono conto della permanenza nella medesima area funzionale e di titoli di merito professionale. Ai vicedirigenti può essere affidato l’esercizio di funzioni vicarie dei dirigenti. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, e fatta salva l’autonomia normativa delle regioni e degli enti locali, al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all’articolo 1, comma, 2, appartenente ad aree funzionali equivalenti all’area funzionale C del comparto Ministeri; l’equivalenza è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze». Cordialmente.
Roma, 7 dicembre 2007.
Il Segretario Generale Raffaella Micucci
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