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07/03/2003 - IL RUOLO STRATEGICO DELLA COMMISSIONE PARITETICA PREVISTA DALL'IPOTESI DI RINNOVO DEL C.C.N.L.
Taluni colleghi mi hanno chiesto un parere in merito alla diffida proposta dalla Dirstat, a firma dell'Avvocato Polito, agli organi di governo a non dar corso all'ipotesi di rinnovo contrattuale sottoscritta in data 28|02|2003 presso l'Aran da varie sigle sindacali tra cui l'U.G.L. alla quale l'Anfugi è affiliato. Ebbene tale diffida non è immune da rilievi che attengono sia al piano della legittimità che a quello dell'opportunità. Appare, sotto il primo profilo, discutibile l'affermazione dell'invalidità radicale della clausola negoziale dell'art.9 del rinnovo del c.c.n.l. che sarebbe in conflitto con la legge 145/02 istitutiva della vicedirigenza. Invero l'art. 9 demanda alla commissione paritetica,
PER LA PARTE RELATIVA ALLA VICEDIRIGENZA ED AI PROFESSIONISTI (COMMA QUARTO),
un ruolo meramente propositivo in quanto riserva la realizzazione delle proposte sulla disciplina dell'area della vicedirigenza alle modalità ed ai tempi indicati dall'art. 10 della 145/02. Risulta, pertanto, a nostro avviso, pienamente rispettato il ruolo pregnante dell'atto politico di indirizzo della Funzione pubblica che recepirà presumibilmente le risultanze provenienti da tale organismo che, non a caso, è composto, in modo paritetico, anche da rappresentanti dell'Aran. L'ANFUGI ritiene, invece, strategicamente rilevante l'esplicito riconoscimento nel testo contrattuale "dell'area della vicedirigenza" e l'aver posto i vicedirigenti sullo stesso livello qualificato dei professionisti della P.A. già esplicitamente riconosciuti dalla legge 145/02 quali destinatari di area autonoma. Pertanto, riteniamo più utile in questa fase, anziché scontrarci con le forze di governo che hanno voluto la vicedirigenza, confrontarci dialetticamente con le altre organizzazioni sindacali, supportati dal convincimento, più volte espresso dai vertici della Funzione Pubblica, di portarla a compimento al massimo in concomitanza del rinnovo contrattuale biennale della parte economica ossia nel 2004. La commissione dovrà, nelle nostre intenzioni, preparare il terreno alla prossima contrattazione, chiarendo in modo inequivocabile che la vicedirigenza costituisce un'area autonoma e che, ai sensi dell'art. 43, commi 1 e 4 del d.lgs 165/2001 la rappresentatività va calcolata nell' area anziché nell'intero comparto. Ovviamente, qualora la commissione non desse gli esiti sperati ed avesse finalità dilatorie, intraprenderemo la via giudiziaria per l'attuazione della legge 145/2002.