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06/06/2001 - ...E LA SAGA CONTINUA...

Si pubblica una nuova pronuncia del Giudice del Lavoro di Pisa, emessa sempre a seguito di uno dei ricorsi proposti da questa Associazione avverso i corsi di riqualificazione.

Al lettore non potrà sfuggire ad una lettura delle motivazioni giustificative del "fumus", quanto siano state sempre fondate le doglianze di questa Associazione sul contratto integrativo, ed i corsi di riqualificazione, frutti di una politica Ministeriale di "annientamento" di tutte quelle risorse e capacità, che per cultura e per formazione, sono state e sono il vero punto di riferimento per l’intero settore giustizia.

Non potrà sfuggire ai "mandarini" ministeriali che anche in questa ordinanza, così come nelle precedenti già pubblicate, il Giudice richiama principi che dovrebbero essere dei moniti a chi dovrà assumersi la responsabilità di attivare i corsi di riqualificazione.

Ed infatti vengono richiamati i principi quali "violazione di norme di legge" e "violazione del criterio negoziale di correttezza a cui il datore di lavoro non si è certo ispirato...".

Va da sé che questa Associazione continuerà con tutte le proprie forze ad opporsi a tale "disegno".



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Si riporta integralmente il testo.


- GIUDICE DEL LAVORO DI PISA -


IL GIUDICE del Lavoro, sciogliendo la riserva di cui al verbale 3.05.2001,

premette

a)viene introdotto ricorso ex art.700 cpc. Da parte di dipendenti del Ministero della Giustizia inquadrati nell'Area funzionale "C", posizione economica "C2",in ragione del fatto che:
a.1) il predetto Ministro ha pubblicato un avviso per il procedimento di selezione interna, su base nazionale, per la copertura di n.477 posti in posizione economica "C-3", aperto a tutti i dipendenti inquadrati sia in "C-1" che in "C-2";
a.2) la copertura dei posti avverrà a conclusione di un concorso bimestrale di aggiornamento, al quale sarà ammesso un numero di concorrenti superiore del 20% rispetto al detto numero, reclutato in base all'utile inserimento in graduatoria nazionale formata sulla base sia di titoli di studio che di anzianità, variamente combinati secondo un certo punteggio;
a.3) la violazione di una consistente serie di norme primarie è posta a base del fumus boni juris del ricorso, sia sotto il profilo del mancato rispetto dei principi di correttezza contrattuale che del precetto costituzionale di buona amministrazione, posto che il criterio che, di fatto, nel gioco dei punteggi, viene ad essere privilegiato su tutti è quello dell'anzianità di servizio (es.: un punto per ogni anno dal sesto al quindicesimo e 0,5 per quelli successivi, mentre solo tre punti di differenza vengono stabiliti fra laurea e diploma di secondo grado) e non solo se prestato presso l'amministrazione della Giustizia, quanto presso qualsiasi altra amministrazione pubblica, con buona pace della selezione dei migliori sulla base di effettive conoscenze e competenze;
b) nessuno si è costituito in lite per il Ministero convenuto;

NOTA

1) elementi del ricorso d'urgenza fondato sono: l'apparente tutela normativa della posizione vantata (fumus), nonché il pericolo del pregiudizio grave ed irreparabile che il diritto fatto valere possa subire per il periodo necessario allo svolgimento del giudizio di merito (periculum);
2)ad un sommario scrutinio, il ricorso risulta non infondato sotto il profilo del fumus, posto che i ricorrenti, tutti inquadrati in "C-2", corrono seri rischi di essere scavalcati nella graduatoria di concorso a posti di qualifica immediatamente superiore ("C-3"), da concorrenti provenienti da posizione subordinata a quella di essi ricorrenti e, quindi, non immediatamente inferiore a quella di concorso ("C-1", rispetto "C-3"). Ciò a tacere della violazione di alcune norme di legge (DPR. N. 487/1994 e D. Lgs. n. 45/1998),è sicuramente in contrasto con il criterio negoziale di correttezza a cui il datore di lavoro ispirato richiedendo a taluni, per l'accesso alla qualifica "C-2", non solo l'imprescindibile possesso del titolo di laurea, quanto l'effettuazione di rigorose prove di accesso (teoriche, pratiche e di lingua straniera),assolutamente ignorate dagli inquadrati in "C-1" ma, quel che è più grave, consentendo a questi la concreta possibilità di scavalcare i primi in ragione del solo requisito di anzianità, peraltro in mansioni che non possono certo essere considerate affini a quelle a cui aspirano ("C-3"),non foss'altro perché fra le due posizioni si inseriscono proprio i ricorrenti, non di rado (essi sì) chiamati a supplire le assenze (anche in organico) degli impiegati in "C-3".Come si vede, dunque, viene effettuata un'equiparazione di partenza fra posizioni che non risultano equiparabili né sotto il profilo della pratica esperienza, né sotto quello del bagaglio culturale;
3) quel che difetta nel ricorso in esame è, però, il requisito del periculum, la contestualità è imprescindibile, secondo la lettera dell'art. 700 cpc. Sicuramente insita nel concetto di pericolo grave è l'idea dell'imminenza, da coniugarsi inoltre con la regola di cui all'art. 100 cpc., secondo cui: "per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario almeno l’interesse", ed è noto che quest'ultimo debba essere concreto, personale, e non meramente teorico, a maggior ragione nel caso di tutela interdettale. Orbene, nell'ipotesi di specie, i ricorrenti non hanno offerto la dimostrazione che i criteri di selezione sopra sommariamente indicati, oltre a risultare genericamente ingiusti siano tradotti in concrete violazioni di diritti soggettivi, nel caso che ciascuno di essi abbia subito delle prevaricazioni da parte di coloro i quali, provenendo da posizione di "C-1", li abbiano scavalcati, minacciando le prerogative connesse ad un certo inserimento in graduatoria. E, in effetti, solo in quel momento si può dire che le indicate violazioni di legge si stiano per tradurre in un "pregiudizio imminente ed irreparabile" (art. 700 cpc.),da richiedere un interdictum;
4) il ricorso va dunque respinto e le spese compensate, mancando la costituzione in lite di controparte;

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro RIGETTA il ricorso ex art. 700 cpc., compensando integralmente le spese di lite fra le parti.